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Adottare è diventato... meno costoso!
Le Radici e le Ali vi informa su come recuperare, anche se in parte, le spese affrontate
per adottare un bambino e sui vostri diritti di 'genitori'. |
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Anticipo
del TFR per spese adozione
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Il
' trattamento di fine rapporto ' o TFR può essere utilizzato per
coprire le spese di congedo parentale durante il periodo di
permanenza all'estero per l'adozione del minore.
Abbiamo
analizzato la notizia riportata dal mensile 'Soldi & Diritti' e
confermiamo quanto segue. Per l'adozione e
l'affidamento preadottivo internazionale si ha diritto a fruire di un
congedo facoltativo di durata corrispondente al periodo di permanenza
nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento; il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione.
E' qui che entra in gioco il TFR: questo può essere anticipato per
compensare le spese sostenute durante i congedi parentali per astensione
facoltativa; il TFR viene considerato, in questo caso, un aiuto economico
per gli stipendi non percepiti durante il congedo o per le spese sostenute
in quel periodo.
L'anticipo TFR
è corrisposto con la retribuzione del mese precedente l'inizio del
congedo; va specificato che
l'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione deve certificare la durata del periodo di
permanenza all'estero.
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I congedi
INPS per chi adotta un minore
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I congedi parentali necessari per
l'arrivo del nostro bambino in famiglia sono ora trattati come per la
maternità.
Per l'adozione di un minore è
possibile chiedere di rimanere assenti dal lavoro e percepire una
parte di retribuzione, così come avviene per la maternità. Una circolare
INPS si è occupata
della questione, fissando i periodi durante i quali è valido questo
diritto:
Congedo retribuito all' 80%: per
i primi 3 mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato. La
retribuzione passa al 100% quando l'azienda contribuisce ad integrare
il rimanente 20%
Congedo parenterale retribuito al
30%: per un massimo di 6 mesi (considerati complessivamente per i due
genitori) e da utilizzare entro il sesto anno di età del bambino
adottato oppure, per i minori tra 6 e 12 anni, entro i primi 3 anni
dall'ingresso in famiglia.
Per ottenere congedi retribuiti i
genitori adottivi devono presentare all'Inps
e al datore di lavoro:
la richiesta di congedo recante ogni
dettaglio
per le adozioni internazionali, la certificazione di un Ente
Autorizzato che riporti la data di ingresso in famiglia del minore
e la durata delle assenze
la prova legale dell'avvio del
procedimento rilasciata dal Tribunale Minori per la conferma della
validità dell'adozione (o affido preadottivo)
Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia quando il
minore ha meno di sei anni; se il minore ha invece un'eta' compresa
fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre
anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Consultate i seguenti documenti: |
Circolare INPS n°97,
7-5-2001 |
Decreto Legislativo 26-3-2001,
n. 151 - art.27
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Novità dall'INPS
per le lavoratrici parasubordinate
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Maggio 2003: con la circolare
n.93 del 26 Maggio 2003 l'Inps ha consolidato i criteri per
determinare la misura dell'indennità di maternità per le iscritte
alla gestione separata (collaboratrici coordinate e continuative,
professioniste senza albo, ecc.). Le parasubordinate sono
state equiparate alle lavoratrici dipendenti con una
interpretazione autentica della legge istitutiva che retrodata
l'equiparazione al 1° gennaio 1998 (vale anche per gli assegni al
nucleo familiare).
Indennità
di maternità: L'indennità
viene erogata anche in caso di adozione o affidamento, per i 3 mesi
successivi all'ingresso nella famiglia del bambino che non abbia
superato i 6 anni. Per l'adozione o l'affidamento preadottivo
internazionale, spetta per i 3 mesi successivi all'ingresso del
minore, anche se ha superato i 6 anni e fino al compimento della
maggiore età. Nelle
adozioni, spetta al padre se la madre non ne ha fatto richiesta.
La prestazione va chiesta all'Inps, gestione
separata. L'importo corrisponde all'80% del reddito derivante dalla
collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale,
prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità. Per
calcolare l'indennità, si divide il reddito per 365 giornate e
sull'importo di una giornata si applica l'80%.
Assegni al nucleo famigliare: E' corrisposto
direttamente, su domanda, dalla gestione separata Inps dal febbraio
successivo a quello per il quale viene chiesto. Per ottenerlo, la
somma dei redditi provenienti dal lavoro autonomo non deve essere
inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. A
questo fine, la composizione della famiglia comprende chi richiede
l'assegno, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i
figli ed equiparati sotto i 18 anni o senza limite di età se
inabili.
Consultate i seguenti documenti: |
Circolare
INPS n. 93 del 26 Maggio 2003 |
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A proposito di
allattamento...
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Giugno
2002: Permessi allattamento
anche per i genitori adottivi
Il quotidiano 'CORRIERE DELLA SERA' ha
pubblicato un articolo il giorno 12-6-2002
che riporta l'esito di una sentenza espressa dal Giudice
Amedeo Santosuosso. Si parla dei
permessi retribuiti conosciuti come 'allattamento' (anche
se questo termine è stato abolito, nei rispetti di noi genitori
adottivi..) ed abbiamo compreso che la sentenza
ha stabilito che l'art. 45 del T.U. n. 151/2001 deve essere esteso anche ai genitori adottivi
o affidatari nell'ambito del primo anno di
ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria,
indipendentemente dall'età del bambino. |
Articolo Corriere Sera del
12-6-2002 - Sentenza Giudice Santosuosso |
Abbiamo
la testimonianza di molte coppie italiane che presentando la
copia della sentenza alla propria azienda hanno preteso ed ottenuto il permesso!
Siamo ora in grado di pubblicare su questo sito il Testo
integrale stampabile della sentenza i cui estremi
sono: n° 1756 del 4.6.2002, Tribunale di Milano, Sezione
lavoro.
Aprile
2003: la Corte Costituzionale riconferma questo diritto
Una
recente sentenza della Corte Costituzionale ha modificato la legge sulla
tutela della maternità e paternità estendendo la fruizione degli
ex-permessi di allattamento a tutti i casi di adozione o affidamento
"entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia".
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Scaricate e stampate la sentenze, consegnatele alla vostra
azienda e....fatevi valere!
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Assegno
di Maternità per le famiglie adottive
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Anche i genitori adottivi hanno diritto
ad un assegno di maternità, previa domanda da presentare al Comune di
Residenza.
Il tutto viene regolato dalle normative Art. 66 della Legge 448 del 23/12/98 e
successive modifiche e integrazioni, Art. 49 della Legge 23/12/1999, n°
488, Art. 10 del D.P.C.M. 21/12/2000, n° 452, D.P.C.M. 25/05/2001, N°
337. Potete richiedere l'assegno solo se:
la fascia di reddito
annuo non è superiore 52.120.800 (pari ad Euro 26.918,15) per
l'anno 2001, riferito ad un nucleo familiare di tre persone.
non si beneficia di trattamento
previdenziale o economico di maternità
La domanda deve essere
presentata al COMUNE di RESIDENZA entro 6 mesi dalla nascita del
bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia. La domanda
deve essere presentata dal richiedente unitamente ad un documento
d'identità valido e può essere consegnata anche da persona diversa
dal richiedente; anche in questo caso dovrà essere esibito un
documento d'identità valido del richiedente. L'assegno ha un importo
massimo di
€uro 258,23 (pari a
L. 500.000) mensili per cinque mensilità (questo almeno era la
quota stabilita per l'anno 2001).
Il pagamento sarà effettuato dall'INPS con assegno inviato al
domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente
bancario.
Consultate i seguenti documenti:
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Foglio informativo Assegni Maternità
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Oneri deducibili per il
50% delle spese adozione internazionale
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A partire dall'anno 2001 è possibile
dedurre parte delle spese di adozione internazionale alla voce ' Oneri
deducibili ' dei moduli UNICO o 730 del Ministero delle Finanze
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27
Aprile 2006 - Aggiornamento
Secondo quanto previsto dal
decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 Aprile e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto,
ad accedere al beneficio sono i genitori adottivi, residenti sul
territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70mila euro. Ed
è all’interno di questa fascia che s’inserisce l'entità del
rimborso. Per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo
fino a 35mila euro è coperta dallo Stato la metà delle spese che non
superino i 6mila euro. Mentre le coppie con un reddito complessivo
compreso tra 35 e70mila euro possono usufruire della copertura del
30% per i costi fino a 4mila euro. Per agevolare questo tipo di adozione, il nostro Paese prevede due
tipi di intervento: la parziale deduzione dal reddito complessivo
delle spese sostenute e, in secondo luogo, la copertura delle spese
rimaste a carico della coppia.
L’istanza di rimborso per le spese
2005 potrà essere presentata entro il 30 Novembre 2006
e riguarda le
sole spese che non sono state dedotte, dagli interessati, nella loro
dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2006). La domanda deve essere
inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per
le adozioni Internazionali, Largo Chigi n.19 - 00187 Roma
utilizzando il Modello A allegato al
decreto del 27 Aprile 2006. Devono inoltre essere allegati:
- copia
dell’autorizzazione a ingresso e residenza permanente in Italia del
minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- copia della
certificazione rilasciata dall’ente che ha curato la procedura di
adozione, attestante le spese; - copia completa della dichiarazione dei redditi (Unico o 730)
relativa all’anno antecedente quello di presentazione della domanda
di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito
complessivo
- autocertificazione
della corrispondenza dei dati indicati a quelli trasmessi per via
telematica; - eventuale autocertificazione di rientrare in una fattispecie di
esonero dalla presentazione della dichiarazione, con l’attestazione
dell’importo del reddito conseguito nell’anno antecedente a quello
di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato al
Dpcm); - qualora l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un
ente autorizzato, autocertificazione corredata dalla documentazione
contabile giustificativa, attestante che le spese per le quali si
chiede il rimborso sono state sostenute; - nel caso in cui l’istante abbia usufruito di un contributo da
parte di organi regionali o provinciali, copia del documento
attestante l’ammontare del contributo.
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28
Maggio 2004 - Aggiornamento
- L'articolo
4 della legge n. 476 del 1998 ha introdotto la lettera
l-bis) dell'articolo 10 del Tuir, prevedendo, a
decorrere dal periodo di imposta 1999, la deducibilità dal
reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione internazionale. Tuttavia, a causa
dell'espressione utilizzata dal legislatore (genitori
adottivi) nel disposto della norma, sino ad oggi sorgeva il dubbio che per
usufruire della deduzione fosse necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.
Inoltre, considerato
che la procedura è particolarmente lunga e, spesso dura più di
un anno, non risultava chiaro se ci si poteva avvalere della
deduzione, relativamente alle spese già sostenute, anche se la
procedura non si era ancora conclusa. Con una serie di
quesiti, un ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione
internazionale ha, pertanto, chiesto chiarimenti con una
istanza
all'Agenzia
delle Entrate per dirimere i dubbi che concernevano la modalità di
applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir.
L'Agenzia delle Entrate, considerando anche la
volontà del legislatore di agevolare le coppie che intendano
adottare un minore straniero
ha chiarito che, per usufruire
della deduzione delle spese sostenute per la procedura di
adozione internazionale,
non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo e che è, invece, possibile,
usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva
conclusione della procedura di adozione e indipendentemente
dall'esito della stessa. Ne ha concluso che l'espressione
utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti
interessati alla deduzione in argomento (spese sostenute dai
genitori adottivi) debba essere interpretata come "spese
sostenute dagli aspiranti genitori adottivi che abbiano
intrapreso la procedura di adozione di cui al Capo I del
Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.
184".
Consultate i seguenti documenti:
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27 Aprile 2006 - Decreto del presidente del Consiglio dei ministri
28 Maggio 2004 - Agenzia
Entrate chiarisce ogni dubbio
Circolare Ministeriale
Deducibilità Spese Adozione |
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Aboliti
i Ticket Sanitari per gli aspiranti genitori adottivi
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Attenzione! L' Esenzione Ticket Sanitari è stata riabilitata il 10
Dicembre 2003
Interamente a carico del Servizio
Sanitario Locale gli esami medici che le coppie devono sostenere per
l'adozione internazionale (estratto NAAA,
con la collaborazione di Rino Lattuada)
E' stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 6 giugno 2001 il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che detta le linee di indirizzo in materia di servizi
socio-sanitari.
Nella tabella allegata al decreto si è finalmente fatta chiarezza sulla
questione relativa al pagamento dei ticket sanitari da parte delle coppie
di aspiranti genitori adottivi che intraprendono il percorso di adozione
internazionale.
Sono infatti interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale
"le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine
diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie".
Niente ticket sanitari quindi per ottenere il decreto di idoneità, né
per presentare i documenti richiesti dall'autorità straniera del Paese
d'origine del minore da adottare.
Su questo tema si era già aperto in passato un ampio dibattito: l'art.82
della legge sull'adozione e l'affido (L.184/83), che prevede la gratuità
di tutti gli atti e documenti relativi appunto ad adozione e affido, non
era stata infatti ritenuta da più parti applicabile anche ai ticket
sanitari.
Il nuovo decreto, che ha decisamente chiarito ogni
dubbio, in alcuni casi però non viene correttamente interpretato dagli
enti sanitari preposti per cui ci vengono riportati casi di coppie che si
sono viste rifiutare l'esenzione. Consigliamo a tutti gli interessati di
presentarsi a chi di dovere con copia della normativa in questione,
avvalendosi anche della possibilità di autocertificarsi sugli scopi
dell'utilizzo della stessa.
Nota: l'esperienza di coppie del nostro gruppo
conferma che è stato sufficiente richiedere al proprio medico gli esami
con la causale 'Per procedure di Adozione Minori' e poi, rivolgendosi
alla ASL, eseguire gli esami presso ospedali e cliniche aderenti
al SSN.
Consultate i seguenti documenti:
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DPCM
del 14 Febbraio 2001 |
Ottobre
2002 - Invalidata l'Esenzione |
L'entrata in vigore del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001 è stata
invalidata dal più recente DPCM del 29 novembre 2001 che prevede il pagamento dei 'Livelli
Essenziali di Assistenza' (L.E.A).
Ci riferiamo alle certificazioni mediche ed esami di
laboratorio "non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva,
anche esplicitamente richieste da disposizioni di legge", nei
quali ricadono anche quelle relative all'idoneità per
l'affidamento ed all'adozione.
Si deve quindi concludere che gli
esami di laboratorio ed i certificati medici da presentare al
tribunale dei minori in allegato alla domanda di Adozione non godono più
dell'esenzione dal ticket, almeno in Lombardia poiché la
Regione ha confermato di aderire al nuovo DPCM del 29 Novembre 2001.
La Regione Lombardia, da noi interpellata, ha
fornito gentilmente una risposta della quale vi alleghiamo
copia.
Consultate i seguenti documenti e link: |
Regione Lombardia, Lettera al
nostro Gruppo: Esenzione Ticket abolita
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Definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza - DPCM
del 29 Novembre 2001
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10
Dicembre 2003 - Riabilitata l'Esenzione! |
Successo dopo le lotte
promosse dai nuclei di assistenza alle famiglie adottive, è finalmente
possibile l'Esenzione ticket per gli esami necessari alle pratiche di
Adozione Siamo lieti di
informarvi che il 28 Novembre 2003 è stata riabilitata
l'Esenzione Ticket per tutti gli esami medici necessari per le
procedure di Adozione (vedi Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10
Dicembre 2003). Il nuovo Decreto invalida il precedente DPCM del 29 novembre 2001 che prevedeva il pagamento dei 'Livelli
Essenziali di Assistenza' (L.E.A).
Consultate i seguenti documenti e link: |
Notizia e Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2003
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Anche il vostro bimbo ha
diritto alla Assistenza Sanitaria |
Durante il periodo di
collocamento provvisorio e di affido preadottivo il vostro bimbo ha
diritto di usufruire del Servizio Sanitario Nazionale
Questo importante
tema che riguarda i diritti del minore adottato potrebbe crearvi
qualche problema a causa della mancanza del Codice Fiscale
definitivo. Non
avere il Codice Fiscale è fatto normale sino ad ottenimento del decreto di
adozione definitivo, ma le A.S.L. lo chiedono al momento della richiesta
di iscrizione SSN.
Il
metodo è quello di insistere nel creare un libretto sanitario
provvisorio che riporti un codice fiscale provvisorio,
quindi non rilasciato dall' ufficio del Registro. Spesso le A.S.L. più
informatizzate provvedono autonomamente alla creazione del codice una
volta presentato il documento Collocamento Provvisorio Familiare a voi
consegnato dal Tribunale dei Minori: consigliamo di usare già il
cognome del padre, magari 'mentendo' sulla vera città di nascita del
minore per questioni di privacy, importante durante quel periodo. Se
avete difficoltà potete fornire voi stessi il codice usando un programma
da scaricare oppure
usando la pratica pagina di calcolo
on-line.
Terminato
il periodo di affido preadottivo, potrete richiedere all'Ufficio del
Registro di pertinenza il rilascio del 'vero' codice fiscale e
quindi far sostituire il libretto sanitario provvisorio con quello
definitivo. |
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