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Durante il percorso dell'Adozione, tenete a mente i vostri Diritti ed i possibili Aiuti economici

Adottare è diventato... meno costoso!
Le Radici e le Ali vi informa su come recuperare, anche se in parte, le spese affrontate per adottare un bambino e sui vostri diritti di 'genitori'.

La pagina è in via di aggiornamento con le ultime normative vigenti. Visitate la sezione AIUTI e DIRITTI del nostro FORUM. Per altre informazioni scrivete a: Manuela - aiuti.diritti@leradicieleali.com

Anticipo del TFR per spese adozione

Il ' trattamento di fine rapporto ' o TFR può essere utilizzato per coprire le spese di congedo parentale durante il periodo di permanenza all'estero per l'adozione del minore.

 

Abbiamo analizzato la notizia riportata dal mensile 'Soldi & Diritti' e confermiamo quanto segue. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionale si ha diritto a fruire di un congedo facoltativo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento; il congedo non comporta indennita' ne' retribuzione. E' qui che entra in gioco il TFR: questo può essere anticipato per compensare le spese sostenute durante i congedi parentali per astensione facoltativa; il TFR viene considerato, in questo caso, un aiuto economico per gli stipendi non percepiti durante il congedo o per le spese sostenute in quel periodo.

 

L'anticipo TFR è corrisposto con la retribuzione del mese precedente l'inizio del congedo; va specificato che l'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione deve certificare la durata del periodo di permanenza all'estero.

 

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I congedi INPS per chi adotta un minore 

I congedi parentali necessari per l'arrivo del nostro bambino in famiglia sono ora trattati come per la maternità.

Per l'adozione di un minore è possibile chiedere di rimanere assenti dal lavoro e percepire una parte di retribuzione, così come avviene per la maternità. Una circolare INPS si è occupata della questione, fissando i periodi durante i quali è valido questo diritto:

Congedo retribuito all' 80%: per i primi 3 mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato. La retribuzione passa al 100% quando l'azienda contribuisce ad integrare il rimanente 20% 

Congedo parenterale retribuito al 30%: per un massimo di 6 mesi (considerati complessivamente per i due genitori) e da utilizzare entro il sesto anno di età del bambino adottato oppure, per i minori tra 6 e 12 anni, entro i primi 3 anni dall'ingresso in famiglia. 

Per ottenere congedi retribuiti i genitori adottivi devono presentare all'Inps e al datore di lavoro:

la richiesta di congedo recante ogni dettaglio

per le adozioni internazionali, la certificazione di un Ente Autorizzato che riporti la data di ingresso in famiglia del minore e la durata delle assenze

la prova legale dell'avvio del procedimento rilasciata dal Tribunale Minori per la conferma della validità dell'adozione (o affido preadottivo)

Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia quando il minore ha meno di sei anni; se il minore ha invece un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Consultate i seguenti documenti:

   Circolare INPS n°97, 7-5-2001

   Decreto Legislativo 26-3-2001, n. 151 - art.27

Novità dall'INPS per le lavoratrici parasubordinate

Maggio 2003: con la circolare n.93 del 26 Maggio 2003 l'Inps ha consolidato i criteri per determinare la misura dell'indennità di maternità per le iscritte alla gestione separata (collaboratrici coordinate e continuative, professioniste senza albo, ecc.). Le parasubordinate sono state equiparate alle lavoratrici dipendenti con una interpretazione autentica della legge istitutiva che retrodata l'equiparazione al 1° gennaio 1998 (vale anche per gli assegni al nucleo familiare).

Indennità di maternità: L'indennità viene erogata anche in caso di adozione o affidamento, per i 3 mesi successivi all'ingresso nella famiglia del bambino che non abbia superato i 6 anni. Per l'adozione o l'affidamento preadottivo internazionale, spetta per i 3 mesi successivi all'ingresso del minore, anche se ha superato i 6 anni e fino al compimento della maggiore età. Nelle adozioni, spetta al padre se la madre non ne ha fatto richiesta. La prestazione va chiesta all'Inps, gestione separata. L'importo corrisponde all'80% del reddito derivante dalla collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità. Per calcolare l'indennità, si divide il reddito per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'80%.

Assegni al nucleo famigliare: E' corrisposto direttamente, su domanda, dalla gestione separata Inps dal febbraio successivo a quello per il quale viene chiesto. Per ottenerlo, la somma dei redditi provenienti dal lavoro autonomo non deve essere inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. A questo fine, la composizione della famiglia comprende chi richiede l'assegno, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli ed equiparati sotto i 18 anni o senza limite di età se inabili.

Consultate i seguenti documenti:

   Circolare INPS n. 93 del 26 Maggio 2003

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A proposito di allattamento...

Giugno 2002: Permessi allattamento anche per i genitori adottivi

Il quotidiano 'CORRIERE DELLA SERA' ha pubblicato un articolo il giorno 12-6-2002 che riporta l'esito di una sentenza espressa dal Giudice Amedeo Santosuosso. Si parla dei permessi retribuiti conosciuti come 'allattamento' (anche se questo termine è stato abolito, nei rispetti di noi genitori adottivi..) ed abbiamo compreso che la sentenza ha stabilito che l'art. 45 del T.U. n.  151/2001 deve essere esteso anche ai genitori adottivi o affidatari nell'ambito del primo anno di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, indipendentemente dall'età del bambino.

   Articolo Corriere Sera del 12-6-2002 - Sentenza Giudice Santosuosso

Abbiamo la testimonianza di molte coppie italiane che presentando la copia della sentenza alla propria azienda hanno preteso ed ottenuto il permesso! Siamo ora in grado di pubblicare su questo sito il Testo integrale stampabile della sentenza i cui estremi sono: n° 1756 del 4.6.2002, Tribunale di Milano, Sezione lavoro. 

Aprile 2003: la Corte Costituzionale riconferma questo diritto

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha modificato la legge sulla tutela della maternità e paternità estendendo la fruizione degli ex-permessi di allattamento a tutti i casi di adozione o affidamento "entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia".

Scaricate e stampate la sentenze, consegnatele alla vostra azienda e....fatevi valere!

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Assegno di Maternità per le famiglie adottive

Anche i genitori adottivi hanno diritto ad un assegno di maternità, previa domanda da presentare al Comune di Residenza.

Il tutto viene regolato dalle normative Art. 66 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni, Art. 49 della Legge 23/12/1999, n° 488, Art. 10 del D.P.C.M. 21/12/2000, n° 452, D.P.C.M. 25/05/2001, N° 337. Potete richiedere l'assegno solo se:

la fascia di reddito annuo non è superiore 52.120.800 (pari ad Euro 26.918,15) per l'anno 2001, riferito ad un nucleo familiare di tre persone.

non si beneficia di trattamento previdenziale o economico di maternità

La domanda deve essere presentata al COMUNE di RESIDENZA entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia. La domanda deve essere presentata dal richiedente unitamente ad un documento d'identità valido e può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente; anche in questo caso dovrà essere esibito un documento d'identità valido del richiedente. L'assegno ha un importo massimo di €uro 258,23 (pari a L. 500.000) mensili per cinque mensilità (questo almeno era la quota stabilita per l'anno 2001).
Il pagamento sarà effettuato dall'INPS con assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario.
  

Consultate i seguenti documenti:

Foglio informativo Assegni Maternità  

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Oneri deducibili per il 50% delle spese adozione internazionale

A partire dall'anno 2001 è possibile dedurre parte delle spese di adozione internazionale alla voce ' Oneri deducibili ' dei moduli UNICO o 730 del Ministero delle Finanze

27 Aprile 2006 - Aggiornamento
Secondo quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 Aprile e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto, ad accedere al beneficio sono i genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a 70mila euro. Ed è all’interno di questa fascia che s’inserisce l'entità del rimborso. Per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35mila euro è coperta dallo Stato la metà delle spese che non superino i 6mila euro. Mentre le coppie con un reddito complessivo compreso tra 35 e70mila euro possono usufruire della copertura del 30% per i costi fino a 4mila euro.
Per agevolare questo tipo di adozione, il nostro Paese prevede due tipi di intervento: la parziale deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute e, in secondo luogo, la copertura delle spese rimaste a carico della coppia.
L’istanza di rimborso per le spese 2005 potrà essere presentata entro il 30 Novembre 2006 e riguarda le sole spese che non sono state dedotte, dagli interessati, nella loro dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2006). La domanda deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni Internazionali, Largo Chigi n.19 - 00187 Roma utilizzando il Modello A allegato al decreto del 27 Aprile 2006. Devono inoltre essere allegati:
- copia dell’autorizzazione a ingresso e residenza permanente in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali;
- copia della certificazione rilasciata dall’ente che ha curato la procedura di adozione, attestante le spese;
- copia completa della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) relativa all’anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo
- autocertificazione della corrispondenza dei dati indicati a quelli trasmessi per via telematica;
- eventuale autocertificazione di rientrare in una fattispecie di esonero dalla presentazione della dichiarazione, con l’attestazione dell’importo del reddito conseguito nell’anno antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso (Modello B allegato al Dpcm);
- qualora l’adozione sia stata conclusa senza l’assistenza di un ente autorizzato, autocertificazione corredata dalla documentazione contabile giustificativa, attestante che le spese per le quali si chiede il rimborso sono state sostenute;
- nel caso in cui l’istante abbia usufruito di un contributo da parte di organi regionali o provinciali, copia del documento attestante l’ammontare del contributo.
 
28 Maggio 2004 - Aggiornamento
L'articolo 4 della legge n. 476 del 1998 ha introdotto la lettera l-bis) dell'articolo 10 del Tuir, prevedendo, a decorrere dal periodo di imposta 1999, la deducibilità dal reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale. Tuttavia, a causa dell'espressione utilizzata dal legislatore (genitori adottivi) nel disposto della norma, sino ad oggi sorgeva il dubbio che per usufruire della deduzione fosse necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.
Inoltre, considerato che la procedura è particolarmente lunga e, spesso dura più di un anno, non risultava chiaro se ci si poteva avvalere della deduzione, relativamente alle spese già sostenute, anche se la procedura non si era ancora conclusa.
Con una serie di quesiti, un ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione internazionale ha, pertanto, chiesto chiarimenti con una
istanza all'Agenzia delle Entrate per dirimere i dubbi che concernevano la modalità di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir.
L'Agenzia delle Entrate, considerando anche la volontà del legislatore di agevolare le coppie che intendano adottare un minore straniero ha chiarito che, per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo e che è, invece, possibile, usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa.
Ne ha concluso che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti interessati alla deduzione in argomento (spese sostenute dai genitori adottivi) debba essere interpretata come "spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi che abbiano intrapreso la procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".

Consultate i seguenti documenti:

27 Aprile 2006 - Decreto del presidente del Consiglio dei ministri

28 Maggio 2004 - Agenzia Entrate chiarisce ogni dubbio

Circolare Ministeriale Deducibilità Spese Adozione

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Aboliti i Ticket Sanitari per gli aspiranti genitori adottivi

Attenzione! L' Esenzione Ticket Sanitari è stata riabilitata il 10 Dicembre 2003

Interamente a carico del Servizio Sanitario Locale gli esami medici che le coppie devono sostenere per l'adozione internazionale (estratto NAAA, con la collaborazione di Rino Lattuada)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2001 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che detta le linee di indirizzo in materia di servizi socio-sanitari.
Nella tabella allegata al decreto si è finalmente fatta chiarezza sulla questione relativa al pagamento dei ticket sanitari da parte delle coppie di aspiranti genitori adottivi che intraprendono il percorso di adozione internazionale.
Sono infatti interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale "le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatarie".
Niente ticket sanitari quindi per ottenere il decreto di idoneità, né per presentare i documenti richiesti dall'autorità straniera del Paese d'origine del minore da adottare.
Su questo tema si era già aperto in passato un ampio dibattito: l'art.82 della legge sull'adozione e l'affido (L.184/83), che prevede la gratuità di tutti gli atti e documenti relativi appunto ad adozione e affido, non era stata infatti ritenuta da più parti applicabile anche ai ticket sanitari.

Il nuovo decreto, che ha decisamente chiarito ogni dubbio, in alcuni casi però non viene correttamente interpretato dagli enti sanitari preposti per cui ci vengono riportati casi di coppie che si sono viste rifiutare l'esenzione. Consigliamo a tutti gli interessati di presentarsi a chi di dovere con copia della normativa in questione, avvalendosi anche della possibilità di autocertificarsi sugli scopi dell'utilizzo della stessa.

Nota: l'esperienza di coppie del nostro gruppo conferma che è stato sufficiente richiedere al proprio medico gli esami con la causale 'Per procedure di Adozione Minori' e poi, rivolgendosi alla ASL, eseguire gli esami presso ospedali e cliniche aderenti al SSN.

Consultate i seguenti documenti:  

DPCM del 14 Febbraio 2001

Ottobre 2002 - Invalidata l'Esenzione

L'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001 è stata invalidata dal più recente DPCM del 29 novembre 2001 che prevede il pagamento dei 'Livelli Essenziali di Assistenza' (L.E.A). 

Ci riferiamo alle certificazioni mediche ed esami di laboratorio "non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche esplicitamente richieste da disposizioni di legge", nei quali ricadono anche quelle relative all'idoneità per l'affidamento ed all'adozione.

Si deve quindi concludere che gli esami di laboratorio ed i certificati medici da presentare al tribunale dei minori in allegato alla domanda di Adozione non godono più dell'esenzione dal ticket, almeno in Lombardia poiché la Regione ha confermato di aderire al nuovo DPCM del 29 Novembre 2001. La Regione Lombardia, da noi interpellata, ha fornito gentilmente una risposta della quale vi alleghiamo copia.

Consultate i seguenti documenti e link:

Regione Lombardia, Lettera al nostro Gruppo: Esenzione Ticket abolita  

Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza - DPCM del 29 Novembre 2001  

10 Dicembre 2003 - Riabilitata l'Esenzione!

Successo dopo le lotte promosse dai nuclei di assistenza alle famiglie adottive, è finalmente possibile l'Esenzione ticket per gli esami necessari alle pratiche di Adozione

Siamo lieti di informarvi che il 28 Novembre 2003 è stata riabilitata  l'Esenzione Ticket per tutti gli esami medici necessari per le procedure di Adozione (vedi Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 Dicembre 2003). Il nuovo Decreto invalida il precedente DPCM del 29 novembre 2001 che prevedeva il pagamento dei 'Livelli Essenziali di Assistenza' (L.E.A). 

Consultate i seguenti documenti e link:

Notizia e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2003

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Anche il vostro bimbo ha diritto alla Assistenza Sanitaria

Durante il periodo di collocamento provvisorio e di affido preadottivo il vostro bimbo ha diritto di usufruire del Servizio Sanitario Nazionale

Questo importante tema che riguarda i diritti del minore adottato potrebbe crearvi qualche problema a causa della mancanza del Codice Fiscale definitivo. Non avere il Codice Fiscale è fatto normale sino ad ottenimento del decreto di adozione definitivo, ma le A.S.L. lo chiedono al momento della richiesta di iscrizione SSN. Il metodo è quello di insistere nel creare un libretto sanitario provvisorio che riporti un codice fiscale provvisorio, quindi non rilasciato dall' ufficio del Registro. Spesso le A.S.L. più informatizzate provvedono autonomamente alla creazione del codice una volta presentato il documento Collocamento Provvisorio Familiare a voi consegnato dal Tribunale dei Minori: consigliamo di usare già il cognome del padre, magari 'mentendo' sulla vera città di nascita del minore per questioni di privacy, importante durante quel periodo. Se avete difficoltà potete fornire voi stessi il codice usando un programma da scaricare oppure usando la pratica pagina di calcolo on-line.

Terminato il periodo di affido preadottivo, potrete richiedere all'Ufficio del Registro di pertinenza il rilascio del 'vero' codice fiscale e quindi far sostituire il libretto sanitario provvisorio con quello definitivo.

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             Aggiornato il 27-04-2022