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DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2001
''Atto
di indirizzo e coordinamento
in
materia di prestazioni socio-sanitarie''
in G.U. n. 129 del
6 giugno 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre
1998, n. 419, laddove e' prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e
coordinamento che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie
di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario
nazionale;
Visto l'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modifiche e integrazioni, in cui e' prevista la tipologia delle
prestazioni socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento
da emanarsi ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera n), della legge n.
419 del 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante
"Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000", con particolare riguardo alla parte relativa all'integrazione
tra assistenza sanitaria e sociale;
Visto l'art. 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata, quindi, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria;
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
Consultate le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 26
gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale;
Decreta:
Art. 1
Atto di indirizzo e coordinamento
1.
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art.
2
Tipologia delle prestazioni
1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone
che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed
azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti
personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le
regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti
assistenziali personalizzati.
2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni
sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la
complessità e l'intensitàdell'intervento assistenziale, nonché la sua
durata.
3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli
aspetti inerenti a:
a) funzioni psicofisiche;
b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
c) modalità di partecipazione alla vita sociale;
d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al
bisogno e nel suo superamento.
4. L'intensità assistenziale e' stabilita in base a fasi temporali che
caratterizzano il progetto personalizzato, cosi' definite:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico
di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e
definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali,
ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica,
tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un
programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale
possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la
partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
5. La complessità dell'intervento e' determinata con riferimento alla
composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra
natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.
Art. 3
Definizioni
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati
interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla
prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto
delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla
espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unita'
sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti
personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale,
domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le
attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona
in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione
condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni,
sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita
dai comuni stessi e si esplicano attraverso:
a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia,
dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini
impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a
favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non
autosufficienti;
d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non
assistibili a domicilio;
e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento
sociale di soggetti affetti da disabilita' o patologia psicofisica e da
dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
diritto al lavoro dei disabili;
f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza
sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la
legislazione vigente.
Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata,
sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
3. Sono da considerare prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modifiche e integrazioni, tutte le prestazioni
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita' della
componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree
materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da
droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie
terminali, inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie
cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite
alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più
apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo
personalizzato di assistenza, dalla indivisibilitàdell'impatto congiunto
degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla
preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette
prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende
sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in
regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e
semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti
del bisogno socio-sanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione
delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Art.
4
Principi di programmazione e di organizzazione delle attività
1.
La regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari
determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle
prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo
conto di quanto espresso nella
tabella allegata. A tal
fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'art. 2, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, o
di altri organismi consultivi equivalenti previsti dalla legislazione
regionale.
La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività di
vigilanza e coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle
aziende sanitarie e dei comuni al fine di garantire uniformità di
comportamenti a livello territoriale. La programmazione degli interventi
socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, nonché di continuità assistenziale.
2. Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria e
con le altre prestazioni socio-sanitarie, la programmazione dei servizi e
delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma
delle attività territoriali, di cui all'art. 3-quater, comma 3, del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. I comuni
adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione,
alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne l'esercizio del
diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.
3. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni
socio-sanitarie necessarie a soddisfare le necessita' assistenziali dei
soggetti destinatari, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi e'
organizzata di norma attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno,
la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la
valutazione periodica dei risultati ottenuti. La regione emana indirizzi e
protocolli volti ad
omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione
multidisciplinare e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato
vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale.
Art. 5
Criteri di finanziamento
1. Le regioni, nella ripartizione delle risorse del Fondo
per il servizio sanitario regionale con il concorso della Conferenza di cui
all'art. 3, comma 1, tengono conto delle finalità del presente provvedimento,
sulla base di indicatori demografici ed epidemiologici, nonché delle
differenti configurazioni territoriali e ambientali.
2. La regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla
spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi, fatto salvo quanto
previsto per le prestazioni sanitarie dal decreto legislativo n. 124 del 1998
e per quelle sociali dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 6
Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e
coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti.
Il presente
decreto verrà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari
e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
14 febbraio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro della solidarietà sociale
Turco
registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tabella
A - PRESTAZIONI E CRITERI DI FINANZIAMENTO - (Tabella
prevista dall'art.4, c.1 del DPCM
14 febbraio 2001
- "Atto
di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie") Pubblicato
in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 |
|||
AREA |
PRESTAZIONI - FUNZIONI |
FONTE LEGISLATIVA |
CRITERI DI FINANZIAMENTO |
Materno
infantile |
1. Assistenza di tipo
consultoriale alla famiglia, alla maternità, ai minori attraverso
prestazioni mediche, sociali, psicologiche, riabilitative |
L. 29/7/1975, n.405 |
100% a carico del
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) |
" |
2. Attività
assistenziali inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza
attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche |
L. 22/5/1978, n.194 |
100% SSN |
Materno
infantile |
3.
Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua
crescita anche attraverso affidi e adozioni |
Norme
nazionali in materia di diritto di famiglia, affidi e adozioni
nazionali ed internazionali |
100%
SSN le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di
indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e
affidatarie. |
" |
Interventi di sostegno
per le famiglie di minori in situazione di disagio, di disadattamento
o di devianza |
L. 28/8/1997, n.285 Leggi regionali |
100% a carico dei Comuni
le prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie, di
supporto educativo domiciliare e territoriale sui minori, compresa
l'indagine sociale sulla famiglia |
" |
Interventi per minori
soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi. |
|
100% a carico dei Comuni
l'accoglienza in comunità educative o familiari |
" |
4. Interventi di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime
di abusi |
L. 15/2/1996, n. 66 L.3/8/1998, n. 269 D.M. 24/4/2000: P.O. Materno Infantile |
100% SSN |
Disabili |
1. Assistenza ai disabili
attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e
tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e
residenziali e assistenza protesica |
L.
23/12/1978, . n.833 art.26 Provvedimento 7/5/1998:
linee guida del Ministero della Sanità per l'attività di
riabilitazione |
100% SSN l'assistenza in
fase intensiva e le prestazioni ad elevata integrazione nella fase
estensiva e nei casi di responsività minimale. 100% SSN l'accoglienza in
strutture terapeutiche di minori affetti da disturbi comportamentali o
patologie di interesse neuropsichiatrico. |
" |
2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione,
educative e di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento
scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e
residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi
e servizi di sollievo alla famiglia |
L. 5/2/1992, n.104 L. 21/5/1998, n. 162 Leggi regionali |
100% SSN le prestazioni
diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica 70% SSN e 30% a carico
dei Comuni (fatta salva la
compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina
regionale e comunale) l'assistenza in strutture semiresidenziali e
residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base
di standard regionali. 40% SSN - 60% Comuni (fatta salva la
compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina
regionale e comunale) l'assistenza ai disabili
gravi privi di sostegno familiare, nei servizi di residenza
permanente. 100% a carico dei Comuni
l'assistenza sociale, scolastica ed educativa e i programmi di
inserimento sociale e lavorativo. |
Anziani e persone non auto-sufficienti con patologie cronico-degenerative |
1. Cura e recupero
funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio,
tramite servizi residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi
interventi e servizi di sollievo alla famiglia |
Linee Guida emanate dal
Ministero della Sanità del 31/3/1994 L. 11/3/1988, n.67 L. 451/1998 D.L.vo n. 229/1999 DPR 23/7/1998: Piano
Sanitario 1998/2000 Leggi e Piani regionali |
100% SSN l'assistenza in
fase intensiva e le prestazini ad elevata integrazione nella fase
estensiva. Nelle forme di
lungoassistenza semiresidenziali e residenziali il 50% del costo
complessivo a carico del SSN, con riferimento ai costi riconducibili
al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso di
standard regionali, o in alternativa il costo del personale sanitario
e il 30% dei costi per l'assistenza tutelare e alberghiera, il restante 50% del costo
complessivo a carico del Comune (fatta salva la compartecipazione da
parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale). |
" |
2. Assistenza domiciliare
integrata |
P.O Anziani |
100% SSN le prestazioni a
domicilio di medicina generale e specialistica, di assistenza
infermieristica e di riabilitazione 50% SSN e 50% Comuni (fatta salva la
compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina
regionale e comunale) l'assistenza tutelare. 100% a carico dei Comuni
l'aiuto domestico e familiare |
Dipendenze da droga, alcool e farmaci |
1. Tutela delle persone
dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni di tipo
ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di
riabilitazione e reinserimento sociale |
DPR
9/10/1990, n. 309 L.18/2/1999,
n.45 Accordo Stato-Regioni
21/1/1999 |
100% SSN le prestazioni
terapeutico-riabilitatve ed i trattamenti specialistici, compreso il
periodo della disassuefazione in comunità terapeutica 100% a carico dei Comuni
i programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia
superata la fase di dipendenza |
Patologie psichiatriche |
1. Tutela delle persone
affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e
riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e
residenziale. |
DPR 10/11/1999: P.O. Tutela della salute
mentale 1998/2000 |
100% SSN |
" |
2. Accoglienza in
strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di
reinserimento sociale e lavorativo |
|
Nella fase di
lungoassistenza, ripartizione della spesa
tra Asl e Comuni secondo quote fissate a livello regionale prevedendo,
nei parametri di ripartizione, una quota minima di concorso alla spesa
tra il 30% ed il 70% (fatta salva la compartecipazione da parte
dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale). |
Patologie per infezioni da HIV |
1. Cura e trattamenti
farmacologici particolare per la fase di lungoassistenza ed
accoglienza in strutture residenziali |
L.
n.135/1990 DPR
8/3/2000: P.O. Aids |
100% SSN nella fase
intensiva ed estensiva. Ripartizione della spesa
tra Asl e Comuni in misura non inferiore al 30% per ognuno nella fase
di lungoassistenza (fatta salva la compartecipazione da parte
dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale). |
" |
2. Eventuali programmi di
reinserimento sociale e lavorativo |
|
100% a carico dei Comuni
(fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla
disciplina regionale e comunale). |
Pazienti terminali |
1. Prestazioni e
trattamenti palliativi in regime ambulatoriale, domiciliare,
semiresidenziale, residenziale |
L.28/2/1999, n. 39 |
100% SSN |