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Assegno di Maternità

Requisiti

Possono richiedere l'assegno le madri che abbiano avuto un figlio dal 1° luglio 2000 in poi.

Occorre che le madri siano: cittadine italiane cittadine di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di Carta di soggiorno al momento della domanda. Sulla carta di soggiorno della madre devono essere riportati anche i dati del bambino. residenti nel Comune di pertinenza entro una fascia di reddito annuo non superiore a L. 52.120.800 (pari ad Euro 26.918,15) per l'anno 2001, riferito ad un nucleo familiare di tre persone non beneficiarie di trattamento previdenziale o economico di maternità.

NOTA
Possono inoltre chiedere l'assegno di maternità anche le madri che abbiano lavorato e siano quindi beneficiarie dei seguenti trattamenti previdenziali ed economici:
1. beneficiarie di un trattamento previdenziale o economico inferiore a L. 1.016.000 (pari ad Euro 524,70), in 5 mesi, per le nascite o per gli ingressi in famiglia (affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento) avvenuti il 01/07/2000
2. beneficiarie di un trattamento previdenziale o economico inferiore a L. 1.500.000 (pari ad Euro 774,70), in 5 mesi, per le nascite o per gli ingressi in famiglia (affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento) avvenuti dal 02/07/2000 al 31/12/2000
3. beneficiarie di un trattamento previdenziale o economico inferiore a L. 2.500.000 (pari ad Euro 1291,15), in 5 mesi, per le nascite o per gli ingressi in famiglia (affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento) avvenuti nell'anno 2001

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre nei seguenti casi:
in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi; in caso di decesso della madre del neonato
(vedi art. 11 del D.P.C.M. del 21/12/2000 n. 452)

Occorre che il padre, al momento della nascita del figlio, sia: cittadino italiano cittadino di un Paese comunitario o extracomunitario in possesso di Carta di Soggiorno al momento della domanda. Sulla carta di soggiorno del padre devono essere riportati anche i dati del bambino. residente nel Comune di pertinenza.

Termine per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia.

 

Presentazione della domanda

Per ottenere l'assegno di maternità occorre presentare:

bulletla domanda
bulletun modello ISE  - dichiarazione sostitutiva unica
bulletun modello di autocertificazione attestante la situazione lavorativa

La domanda deve essere presentata dal richiedente unitamente ad un documento d'identità valido e può essere consegnata anche da persona diversa dal richiedente; anche in questo caso dovrà essere esibito un documento d'identità valido del richiedente.

E' possibile ricevere assistenza nella compilazione dei moduli di autocertificazione e della domanda recandosi a uno dei CAAF convenzionati con il Comune, preparando prima la documentazione necessaria.

Qualora si usufruisca della consulenza dei CAAF, si può lasciare tutta la pratica di richiesta ai consulenti CAAF che si impegnano a inoltrarla all'Ufficio Comunale.

Erogazione degli assegni

L'assegno ha un importo massimo di:

bulletL. 203.200 (pari ad Euro 104,94) mensili per cinque mensilità (per le nascite, affidamento preadottivo o adozione senza affidamento avvenuti il 01/07/2000)
bulletL. 300.000 (pari ad Euro 154,94) mensili per cinque mensilità (per le nascite, affidamento preadottivo o adozione senza affidamento avvenuti dal 02/07/2000 al 31/12/2000)
bulletL. 500.000 (pari ad Euro 258,23) mensili per cinque mensilità (per l'anno 2001).
Il pagamento sarà effettuato dall'INPS con assegno inviato al domicilio del richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario.

Nota
La richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la presentazione della domanda così come il cambio di residenza; in quest'ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un altro Comune, si interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio e l'interessato deve presentare domanda presso il nuovo Comune di residenza.

Normativa
Art. 66 della Legge 448 del 23/12/98 e successive modifiche e integrazioni
Art. 49 della Legge 23/12/1999, n° 488
Art. 10 del D.P.C.M. 21/12/2000, n° 452
D.P.C.M. 25/05/2001, N° 337