Requisiti
Possono richiedere l'assegno le madri che
abbiano avuto un figlio dal 1° luglio
2000 in poi.
Occorre che le madri siano:
cittadine italiane
cittadine di un Paese comunitario o
extracomunitario in possesso di Carta di soggiorno al momento della
domanda. Sulla carta di soggiorno della madre devono essere riportati
anche i dati del bambino.
residenti nel Comune di pertinenza entro una fascia di reddito annuo non
superiore a L. 52.120.800 (pari ad Euro 26.918,15) per
l'anno 2001, riferito ad un nucleo familiare di tre persone non beneficiarie di trattamento
previdenziale o economico di maternità.
NOTA Possono inoltre chiedere l'assegno di maternità anche le madri che
abbiano lavorato e siano quindi beneficiarie dei seguenti trattamenti
previdenziali ed economici: 1. beneficiarie di un trattamento previdenziale o economico inferiore
a L. 1.016.000 (pari ad Euro 524,70), in 5 mesi, per le nascite o per gli
ingressi in famiglia (affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento) avvenuti il
01/07/2000 2. beneficiarie di un
trattamento previdenziale o economico inferiore a L. 1.500.000 (pari ad
Euro 774,70), in 5 mesi, per le nascite o per gli ingressi in famiglia (affidamento preadottivo o in adozione senza
affidamento) avvenuti dal 02/07/2000 al 31/12/2000 3.
beneficiarie di un trattamento previdenziale o
economico inferiore a L. 2.500.000 (pari ad Euro 1291,15), in 5 mesi, per
le nascite o per gli ingressi in famiglia (affidamento preadottivo o in
adozione senza affidamento) avvenuti
nell'anno 2001
L'assegno di
maternità può essere richiesto anche dal padre nei seguenti
casi:
in caso di abbandono del figlio da parte
della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione
che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio
dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto
dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto
alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;
in caso di decesso della madre del
neonato (vedi art. 11 del D.P.C.M. del
21/12/2000 n. 452)
Occorre che il
padre, al momento della nascita del figlio, sia:
cittadino italiano
cittadino di un Paese comunitario o
extracomunitario in possesso di Carta di Soggiorno al momento della
domanda. Sulla carta di soggiorno del padre devono essere riportati anche
i dati del bambino.
residente nel Comune di pertinenza.
Termine per la
presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata entro 6
mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in
famiglia.
Presentazione della
domanda
Per ottenere l'assegno di maternità occorre
presentare:
| la domanda
|
| un modello ISE - dichiarazione
sostitutiva unica
|
| un modello di autocertificazione attestante
la situazione lavorativa
La domanda deve essere presentata dal
richiedente unitamente ad un documento
d'identità valido e può essere
consegnata anche da persona diversa dal richiedente; anche in questo caso
dovrà essere esibito un documento d'identità valido del
richiedente.
E' possibile ricevere assistenza nella compilazione dei moduli di autocertificazione e
della domanda recandosi a uno dei CAAF convenzionati con il Comune, preparando
prima la documentazione necessaria.
Qualora si usufruisca della consulenza dei
CAAF, si può lasciare tutta la pratica di richiesta ai consulenti CAAF che
si impegnano a inoltrarla all'Ufficio Comunale.
Erogazione degli
assegni
L'assegno ha un importo massimo
di:
|
| L. 203.200 (pari ad Euro 104,94) mensili per
cinque mensilità (per le nascite, affidamento preadottivo o adozione senza
affidamento avvenuti il 01/07/2000)
|
| L. 300.000 (pari ad Euro 154,94) mensili per
cinque mensilità (per le nascite, affidamento preadottivo o adozione senza
affidamento avvenuti dal 02/07/2000 al 31/12/2000)
|
| L. 500.000 (pari ad Euro 258,23) mensili per
cinque mensilità (per l'anno 2001). Il
pagamento sarà effettuato dall'INPS con assegno inviato al domicilio del
richiedente o tramite accredito in conto corrente bancario.
Nota La richiedente è
tenuta a comunicare
tempestivamente al Comune ogni
variazione che intervenga nel suo nucleo familiare dopo la
presentazione della domanda così come il cambio di residenza; in
quest'ultimo caso, se la residenza viene trasferita in un altro Comune, si
interrompe il procedimento presso il Comune che aveva erogato il beneficio
e l'interessato deve presentare domanda presso il nuovo Comune di
residenza.
Normativa Art. 66 della
Legge 448 del 23/12/98 e successive
modifiche e integrazioni Art. 49 della
Legge 23/12/1999, n° 488 Art. 10 del D.P.C.M. 21/12/2000, n°
452 D.P.C.M.
25/05/2001, N° 337
|
|