Riabilitata l'Esenzione Ticket per
le procedure di Adozione |
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ESENZIONE TICKET ORA POSSIBILE
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Successo dopo le lotte promosse dai nuclei di assistenza alle famiglie
adottive, è finalmente possibile l'Esenzione ticket per gli esami necessari
alle pratiche di Adozione |
Siamo lieti di
informarvi che il 28 Novembre 2003 è stata riabilitata l'Esenzione
Ticket per tutti gli esami medici necessari per le procedure di Adozione
(vedi Gazzetta Ufficiale N. 286 del 10 Dicembre 2003). Ecco gli
estremi del Decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 28 novembre 2003
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»,
in materia di certificazioni.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento
all'art. 1,commi 1, 2, 3, 7 e 8;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza» pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; Visto l'art. 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che fissa la procedura per modificare gli allegati
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001;
Valutata l'opportunità, anche ai fini di un'omogenea applicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di
considerare il rilascio di una certificazione come l'esito finale di una
prestazione complessa che include l'esecuzione degli accertamenti
diagnostici e clinici necessari alla formazione del
giudizio medico-legale;
- Ritenuto necessario incentivare la pratica sportiva dei
giovani e dei soggetti portatori di handicap e di promuovere
comportamenti di elevato valore sociale quali l'affidamento e l'adozione
di minori e lo svolgimento del servizio civile;
- Vista la proposta di modifica del citato decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, formulata dal Tavolo di
monitoraggio e verifica dei livelli essenziali di assistenza sanitaria,
istituito nell'ambito della segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sancito l'8 agosto 2001;
Considerato che la suddetta proposta e' stata condivisa dallaConferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2003;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 23 settembre 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli
essenziali di assistenza» sono modificati come indicato nei seguenti commi.
2. Nell'allegato 2A recante «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie
per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute
collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione
delle:
1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della
pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal
medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi
dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
2) certificazioni di idoneita' di minori e disabili alla pratica sportiva
agonistica nelle societa' dilettantistiche;
3) certificazioni di idoneita' all'affidamento e all'adozione di minori
ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
4) certificazioni di idoneita' al servizio civile fino all'entrata in
vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77.».
3. Nell'allegato 1C recante «Area integrazione socio sanitaria», le parole
«affette da AIDS» sono sostituite dalle parole «con infezione da HIV».
4. Nella tabella riportata alla nota (3) dell'alle-gato 1B, recante un
elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con
onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle
strutture erogatrici, alla voce «Rilascio di porto d'armi» e' aggiunto il
riferimento normativo: «D.M. 28 aprile
1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo
dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi
per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143».
5. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 novembre 2003
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti |
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