Direzione
Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Oggetto: Misura e calcolo della indennità di
maternità/paternità prevista dal D.M. 4/4/2002 a favore dei soggetti
iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori
coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge
8.8.1995, n. 335. Casi particolari
Sommario
- In caso di anzianità assicurativa pari o superiore
a 12 mesi, qualora l’iscrizione decorra successivamente al mese di
gennaio dell’anno in cui inizia il periodo di riferimento, il reddito
da attività libero professionale dell’anno in questione va diviso non
per 12, ma per il numero di mesi compresi tra l’iscrizione e la
fine dell’anno medesimo.
- In caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, ai fini della
individuazione del reddito medio giornaliero da assumere come base di
calcolo per l’indennità, si deve tener conto del numero di mesi e/o
giorni decorrenti dall’ iscrizione.
- Nell’ipotesi in cui il mese di iscrizione sia precedente al mese in
cui è iniziata la percezione del reddito derivante sia da attività
libero professionale che da attività di collaborazione coordinata e
continuativa, si deve tener conto non dei soli mesi e/o giorni di
percezione del reddito, ma dei mesi e/o giorni decorrenti
dall’iscrizione.
- In caso di corresponsione di emolumenti arretrati da parte del
committente, anche per i collaboratori coordinati e continuativi trovano
applicazione le stesse modalità di calcolo previste per i liberi
professionisti.
PREMESSA
Con la
circ. n. 138 del 29 luglio 2002 sono state impartite disposizioni
applicative del D. M. 4/4/2002, che, innovando rispetto alla precedente
disciplina, ha introdotto, in favore dei soggetti iscritti alla gestione
separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi
e liberi professionisti) istituita con legge 8/8/1995 n. 335, purché non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati, il
diritto alla indennità di maternità, alla indennità in caso di adozione
o affidamento e alla indennità di paternità.
Con
particolare riguardo agli emolumenti utili ai fini del computo delle
suddette indennità, di cui all’art. 4 del decreto medesimo, si ritiene
opportuno fornire indicazioni ai fini di una corretta determinazione del
reddito medio giornaliero da prendere a riferimento, nella considerazione
che le diverse modalità di calcolo connesse alla individuazione del
reddito - per i collaboratori coordinati e continuativi il
reddito effettivamente percepito nel periodo di riferimento, per i liberi
professionisti il reddito annuale risultante dalla denuncia dei redditi
(intesa, come negli esempi che seguono, quale denuncia dei redditi
derivanti da attività libero professionale) – vanno poste in relazione
anche alla presenza di un’anzianità assicurativa (1) pari o superiore a
12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi.
Si
precisa che l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi
quando l’iscrizione risulta effettuata da 12 o più mesi rispetto
al mese di inizio del periodo indennizzabile; la stessa è inferiore a 12
mesi quando l’iscrizione è stata effettuata da meno di 12 mesi rispetto
al suddetto mese.
Premesso
che il periodo di riferimento normalmente interessa due anni solari,
salvo nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo e l’ingresso in
famiglia del minore adottato o affidato avvenga nel mese di gennaio, esso
coincide con i 12 mesi “solari” precedenti l’inizio del periodo
indennizzabile, quando l’anzianità assicurativa è pari o superiore
a 12 mesi. Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore a 12
mesi, il periodo di riferimento comprende un numero di mesi inferiore a
dodici.
I
redditi ai quali nel prosieguo si fa riferimento sono sempre e soltanto
quelli utili ai fini contributivi, nei limiti, cioè, della contribuzione
annua riferita al minimale e al massimale annuo di reddito (per il 2003 il
minimale di reddito è pari a euro 12.590,00 con contributo annuo pari a
euro 1.762,60 e contributo mensile pari a euro 146,88; il massimale di
reddito per il 2003 è pari a euro 80.391,00 con contributo annuo pari a
euro 11.254,74).
Si
ricorda che il massimale di reddito non è frazionabile a mese e che il
contributo del 14% (misura prevista anche per il 2003, comprensiva
dell’aliquota dello 0,5 %) va pagato sul reddito effettivamente
percepito fino a concorrenza del massimale contributivo annuo.
Pertanto,
nell’ipotesi di conseguimento di un reddito annuo, derivante da attività
di collaborazione coordinata e continuativa o da attività libero
professionale, superiore al massimale annuo, l’indennità di maternità
dovrà essere calcolata facendo riferimento al reddito medio giornaliero
risultante dalle modalità di calcolo rispettivamente applicabili, nei
limiti del massimale annuo, senza tener conto, cioè, dei redditi
eccedenti.
Si fa
presente, infine, che il computo dei mesi per i quali va diviso il reddito
(in caso di attività libero professionale) va effettuato considerando i
mesi solari interi, cioè indipendentemente dalla data in cui è avvenuta
l’iscrizione (v. punto 1.1). Parimenti, ai fini dell’individuazione
del numero dei giorni per i quali va diviso il reddito totale (in caso di
attività libero professionale e di attività di collaborazione coordinata
e continuativa), si deve tener conto del numero dei giorni di
calendario (365 gg. o meno di 365 gg. - sempre rapportati a mesi interi -,
a seconda che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi
ovvero inferiore a 12 mesi), come illustrato negli esempi che seguono.
La
cancellazione eventualmente intervenuta prima della fine del periodo di
riferimento non modifica il numero dei mesi e/o dei giorni per i quali va
diviso il reddito, i quali, pertanto, potranno essere, rispettivamente, 12
o meno di 12, 365 o meno di 365, a seconda dell’anzianità
assicurativa posseduta, come precisato nel capoverso precedente.
1)
Calcolo dell’indennità in caso di anzianità assicurativa pari o
superiore a 12 mesi.
1.1)
Liberi professionisti
Con
riguardo alle ipotesi di anzianità assicurativa pari o superiore a 12
mesi, si fa presente che, laddove l’anzianità inizi nello stesso anno
in cui inizia il periodo di riferimento, ma sia successiva al mese di
gennaio (esempio: iscrizione avvenuta ad aprile), il reddito va diviso,
stante il silenzio della norma (2), non per 12 (mesi), come nel caso in
cui l’anzianità decorra da gennaio, ma per il numero dei mesi compresi
tra l’iscrizione e la fine dell’anno. Il risultato va moltiplicato,
quindi, per il numero dei mesi relativi alla parte del periodo di
riferimento riguardante questo stesso (primo) anno (mesi che, ovviamente,
sono quelli compresi tra l’inizio del periodo stesso e la fine
dell’anno). Occorre, poi, dividere per 12 mesi il reddito dell’anno
successivo e moltiplicarlo per il numero dei mesi relativi alla restante
parte del periodo di riferimento cadente in questo (secondo) anno. Il
reddito totale cosi’ individuato va diviso, infine, per 365 gg., come
prescritto per il caso di anzianità assicurativa pari o superiore a 12
mesi.
Esempio:
Data di
iscrizione: 12 aprile 2000
Periodo
di riferimento: da novembre 2000 a ottobre 2001
a)
Reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi diviso 9 (mesi da
aprile a dicembre) moltiplicato 2 (mesi da novembre a dicembre) =
reddito di riferimento dell’anno 2000
b)
10/12 del reddito del 2001 risultante dalla denuncia dei redditi = reddito
di riferimento dell’anno 2001
Reddito
totale ( a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per
tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
1.2)
Collaboratori coordinati e continuativi.
In
relazione allo svolgimento di attività di collaborazione coordinata e
continuativa, invece, laddove l’anzianità assicurativa sia pari o
superiore a 12 mesi, anche qualora l’iscrizione cada nello stesso anno
in cui inizia il periodo di riferimento e l’anzianità assicurativa
decorra successivamente al mese di gennaio, il reddito totale è quello
effettivamente percepito nel periodo di riferimento, che va poi diviso per
365 gg..
Esempio:
Data di
iscrizione: 12 aprile 2000
Periodo
di riferimento: da novembre 2000 a ottobre 2001
a)
Reddito degli ultimi due mesi del 2000 risultante dai versamenti
contributivi
b)
Reddito dei primi dieci mesi del 2001 risultante dai versamenti
contributivi
Reddito
totale (a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per
tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
2)
Calcolo dell’indennità in caso di anzianità assicurativa inferiore a
12 mesi.
La
determinazione proporzionale, in relazione alla data di decorrenza
dell’anzianità assicurativa, del periodo di riferimento e degli
emolumenti utili ai fini del computo dell’indennità, nel caso in cui
l’anzianità stessa sia inferiore a 12 mesi, comporta, sulla base di
un’interpretazione estensiva del dato normativo (art. 4, comma 4, D.M.
4/4/2002), che, ai fini dell’individuazione del numero dei mesi e/o
giorni per i quali va diviso il reddito (derivante da attività libero
professionale o da attività di collaborazione coordinata e continuativa)
si tenga conto dei mesi e/o giorni compresi tra il primo giorno del mese
di iscrizione e la fine del periodo di riferimento.
2.1)
Liberi professionisti.
Nell’ipotesi
di liberi professionisti con anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi,
il reddito medio giornaliero da assumere come base per il calcolo
dell’indennità di maternità/paternità va determinato nel seguente
modo: il reddito dell’anno in cui inizia l’iscrizione deve essere
considerato per intero a partire dall’iscrizione, mentre il reddito
dell’anno successivo va diviso per dodici mesi e moltiplicato, poi, per
il numero dei mesi compresi tra l’inizio dell’anno e la fine del
periodo di riferimento. Il reddito totale va, infine, diviso per i giorni
di calendario compresi nei mesi solari che vanno da quello di iscrizione a
quello finale del periodo di riferimento e che sono inferiori a 365 gg.,
essendo l’anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi.
Esempio:
Data di
iscrizione: 12 ottobre 2000
Periodo
di riferimento: da agosto 2000 a luglio 2001
a)
Reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi (va preso per intero,
in quanto andrebbe diviso per i 3 mesi compresi tra il primo giorno del
mese di iscrizione e la fine dell’anno e moltiplicato, poi, per i
3 mesi del periodo di riferimento).
b) 7/12
del reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi
Reddito
totale (a + b) diviso 304 gg. (giorni di calendario compresi tra il primo
giorno del mese d’iscrizione e la fine del periodo di riferimento)
= reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per
tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
2.2)
Collaboratori coordinati e continuativi.
Il
criterio sopra illustrato per i liberi professionisti ( v. punto 2.1), ai
fini dell’individuazione del reddito del primo anno, fermo restando, per
quanto riguarda il secondo anno, il diverso criterio previsto dal D. M.
4/4/2002 (cioè, prendere il reddito effettivamente percepito nel periodo
di riferimento cadente nel secondo anno), è applicabile per analogia
anche ai collaboratori coordinati e continuativi con anzianità
assicurativa inferiore a 12 mesi. Anche in tale ipotesi, il reddito totale
va diviso non per 365 gg., ma per il numero dei giorni di calendario
compresi nei mesi che vanno da quello di iscrizione a quello in cui
cade la fine del periodo di riferimento.
Esempio:
Data di
iscrizione: 12 ottobre 2000
Periodo
di riferimento: da agosto 2000 a luglio 2001
a)
Reddito 2000 risultante dai versamenti contributivi relativi agli ultimi 3
mesi
b)
Reddito dei primi sette mesi del 2001
Reddito
totale (a + b) diviso 304 gg. (giorni di calendario compresi tra il primo
giorno del mese di iscrizione e la fine del periodo di riferimento) =
reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per
tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
3)
Iscrizione antecedente alla percezione del reddito.
Laddove
il mese di iscrizione sia precedente al mese in cui è iniziata la
percezione del reddito derivante sia da attività libero professionale che
da attività di collaborazione coordinata e continuativa (es. iscrizione
decorrente da gennaio 2001 e percezione del reddito da giugno 2001), ai
fini dell’individuazione del numero dei mesi e/o giorni per i
quali va diviso il reddito, si deve tener conto non dei soli mesi e/o
giorni di percezione del reddito stesso, ma dei mesi e/o giorni decorrenti
dall’iscrizione, cioè dell’anzianità assicurativa del soggetto
interessato.
Esempi:
Data di
iscrizione: 12 gennaio 2001
Periodo
di riferimento: da aprile 2001 a marzo 2002
Percezione
del reddito: da giugno 2001 a dicembre 2001
Attività
libero professionale:
a)
Reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi diviso 12 (in quanto
l’anzianità assicurativa decorre da gennaio 2001 – v. punto 1.1)
moltiplicato 9 (numero dei mesi compresi nel periodo di riferimento
dell’anno 2001)
b)
Reddito 2002 = zero
Reddito
totale (a + b) diviso 365 gg. (l’anzianità assicurativa è superiore a
12 mesi) = reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per
tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
Attività
di collaborazione coordinata e continuativa:
a)
Reddito di sette mesi del 2001 risultante dai versamenti contributivi
(compreso nei nove mesi del periodo di riferimento dell’anno 2001)
b)
Reddito 2002 = zero
Reddito
totale (a + b) diviso 365 gg.(l’anzianità assicurativa è superiore a
12 mesi) = reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per
tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
4)
Modalità di calcolo in caso di corresponsione di emolumenti arretrati.
Nel
caso di corresponsione da parte del committente di emolumenti arretrati,
ai fini della determinazione del reddito medio giornaliero da assumere
come base per il calcolo dell’indennità di maternità/paternità
spettante ai collaboratori coordinati e continuativi, gli emolumenti
suddetti, purché percepiti nell’anno in cui ricade in tutto o in parte
il periodo di riferimento, vanno divisi, applicando analogicamente i
criteri di calcolo previsti per i liberi professionisti dal comma 2, art.
4 del D. M. 4/4/2002, per 12 mesi – ovviamente, se l’anzianità
assicurativa è pari o superiore a 12 mesi - e moltiplicati, poi, per il
numero dei mesi compresi nel periodo di riferimento, che cade nell’anno
di percezione degli arretrati.
Esempio:
Data di
iscrizione: 12 gennaio 1999
Periodo
di riferimento: da aprile 2000 a marzo 2001
Percezione
di emolumenti arretrati a dicembre 2001
a)
Reddito 2000 = zero
b) 3/12
del reddito 2001 risultante dai versamenti contributivi
Reddito
totale (a + b) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per
tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
5)
Modalità di calcolo in caso di cambiamento di posizione nel corso del
periodo di riferimento.
Nell’ipotesi
in cui l’assicurato/a cambi posizione nel corso del periodo di
riferimento (es. da libero professionista a collaboratore/trice o
viceversa), i redditi derivanti dallo svolgimento delle attività libero
professionale e di collaborazione coordinata e continuativa vanno
individuati, ciascuno per la parte di competenza, sulla base delle diverse
modalità di calcolo previste per le differenti tipologie lavorative.
Esempi:
A) Data
di iscrizione: 12 gennaio 1999
Periodo
di riferimento: da ottobre 2000 a settembre 2001
Libero/a
professionista: da ottobre 2000 a marzo 2001
Collaboratore/trice
coordinato/a e continuativo/a: da aprile 2001 a settembre 2001
a)
3/12 del reddito 2000 risultante dalla denuncia dei redditi
b)
3/12 del reddito 2001 risultante dalla denuncia dei redditi
c)
Reddito effettivamente percepito da aprile 2001 al settembre 2001
risultante dai versamenti contributivi
Reddito
totale (a + b + c) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 %
del reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare per
tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile
B) Data
di iscrizione: 12 gennaio 1999
Periodo
di riferimento: da ottobre 2000 a settembre 2001
Collaboratore/trice
coordinato/a e continuativo/a: da ottobre 2000 a marzo 2001
Libero/a
professionista: da aprile 2001 a settembre 2001
a)
Reddito degli ultimi tre mesi del 2000 risultante dai versamenti
contributivi
b)
Reddito dei primi tre mesi del 2001 risultante dai versamenti
contributivi
c)
Reddito del 2001 risultante dalla denuncia dei redditi diviso per 9 (mesi
da aprile a dicembre) e moltiplicato per 6 (mesi da aprile a settembre)
Reddito
totale (a + b+ c) diviso 365 gg. = reddito medio giornaliero
80 %
della reddito medio giornaliero = indennità giornaliera da moltiplicare
per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.
IL
DIRETTORE GENERALE f. f.
PRAUSCELLO
Note:
(1) L’anzianità assicurativa decorre dalla data di
iscrizione alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla L.
335/1995 ovvero, in mancanza di iscrizione, dal 1° versamento
contributivo.
(2) Si applica, cioè, in via analogica il comma 4
dell’art. 4 del D. M. 4/4/2002, che prevede il riproporzionamento del
periodo di riferimento in relazione alla data di decorrenza
dell’anzianità (ancorché nella sola ipotesi di anzianità
assicurativa inferiore a 12 mesi