L'articolo
4 della legge n. 476 del 1998 ha introdotto la lettera
l-bis) dell'articolo 10 del Tuir, prevedendo, a
decorrere dal periodo di imposta 1999, la deducibilità dal
reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione internazionale. Tuttavia, a causa
dell'espressione utilizzata dal legislatore (genitori
adottivi) nel disposto della norma, sorgeva il dubbio che per
usufruire della deduzione fosse necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.
Inoltre, considerato
che la procedura è particolarmente lunga e, spesso dura più di
un anno, non risultava chiaro se ci si poteva avvalere della
deduzione, relativamente alle spese già sostenute, anche se la
procedura non si era ancora conclusa.
Con una serie di
quesiti, un ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione
internazionale ha, pertanto, chiesto chiarimenti con una
istanza all'Agenzia
delle Entrate per dirimere i dubbi che concernevano la modalità di
applicazione dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del Tuir.
L'Agenzia delle Entrate, considerando anche la
volontà del legislatore di agevolare le coppie che intendano
adottare un minore straniero ha chiarito che, per usufruire
della deduzione delle spese sostenute per la procedura di
adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo e che è, invece, possibile,
usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva
conclusione della procedura di adozione e indipendentemente
dall'esito della stessa.
Ne ha concluso che l'espressione
utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti
interessati alla deduzione in argomento (spese sostenute dai
genitori adottivi) debba essere interpretata come "spese
sostenute dagli aspiranti genitori adottivi che abbiano
intrapreso la procedura di adozione di cui al Capo I del
Titolo III della legge 4 maggio 1983, n.
184".
Inizio e fine della procedura agli effetti
fiscali
La risoluzione ha evidenziato anche che, agli
effetti fiscali, deve ritenersi che:
1. la procedura di
adozione inizia con il conferimento a un ente autorizzato del
mandato all'adozione e che è, dunque, da questo momento che
gli adottandi hanno diritto a usufruire delle deduzioni di cui
all'articolo 10, comma 1, lett. l-bis) del Tuir.
2.
lo status di genitore adottivo si acquista con la
dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente
tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione
emesso dall'autorità straniera, qualora l'adozione sia stata
pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in
Italia.
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo
l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni
riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come
affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 35 comma 4,
della legge n. 184 del 1983 e stabilisce in un anno la durata
del predetto affidamento.
Decorso tale periodo, se ritiene
che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora
conforme all'interesse del minore, il Tribunale per i
minorenni pronuncia l'adozione.
Pertanto, in tal caso, la
procedura di adozione si potrà dire conclusa con tale
pronuncia.
Principio di cassa o di
competenza?
In considerazione di quanto esposto in
precedenza, l'Agenzia ha chiarito che la deduzione deve essere
operata con applicazione del principio di cassa, in
considerazione del periodo di imposta in cui le spese sono
state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva
conclusione dell'iter procedurale.
Poiché, ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge n. 184 del
1983, ai fini del riconoscimento della deduzione nella misura
del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento
delle pratiche di adozione internazionale, è necessario che
tali spese siano certificate nell'ammontare complessivo dagli
enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione, l'ente autorizzato dovrà certificare
annualmente tutte le spese sostenute dagli aspiranti genitori
adottivi, sia che siano state sostenute direttamente dall'ente
stesso e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, siano
che siano state sostenute direttamente da costoro o presso
soggetti diversi dall'ente autorizzato.
Tuttavia, al fine
di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare
tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti
all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla
documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una
apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'articolo 46
del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, oppure una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese,
per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-bis) del
Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente
autorizzato, sono "riferibili esclusivamente alla procedura di
adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184
del 1983".
Quali spese?
La risoluzione ha
chiarito che la deduzione nella misura del 50 per cento è
riferibile a tutte le spese sostenute dagli adottandi
purché:
- finalizzate all'adozione del minore
-
debitamente documentate
- certificate dall'ente
autorizzato.
Le spese sostenute per le relazioni e gli
incontri post-adottivi, invece, considerato che, a parere
dell'Agenzia, non costituiscono parte della procedura di
adozione che, come si è detto in precedenza, si deve
considerare conclusa con la dichiarazione di efficacia in
Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del
provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera,
oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per
i minorenni, non potranno essere dedotte dal
reddito.
estratto dal documento di Rosamaria Di Palma - Fisco Oggi