Oggetto: Istanza d'interpello XY- Art. 10, comma 1,
lett. l-bis), del Tuir
Con l'istanza di
interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art.
10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir, è stato esposto il
seguente:
QUESITO
L'associazione XY, nella persona del suo legale rappresentante p.t.,
Sig.ra Tizia, in quanto iscritta all'Albo degli enti autorizzati dalla
Commissione per le Adozioni Internazionali allo svolgimento di procedure
di adozione internazionale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c),
della legge 4 maggio 1983, n. 184,
chiede di conoscere quale sia la corretta applicazione dell'art. 10,
comma 1, lett. l-bis, del Tuir, concernente "deduzioni per la procedura di
adozione".
In particolare, chiede di
conoscere se:
1. per
acquisire lo status di genitore adottivo, necessario, a suo parere, per
usufruire delle deduzioni di cui all'art. 10,
comma 1, lett. l-bis), del Tuir, la procedura di adozione debba essere
conclusa con esito positivo ed, in tal caso, quando essa si possa ritenere
perfezionata;
2. la
deduzione sia ammessa solo nell'anno in cui si è conclusa la procedura di
adozione, in deroga al principio generale della deducibilità per
cassa, anche se le spese sono state sostenute dagli aspiranti genitori in
anni di imposta precedenti;
3. l'ente autorizzato debba certificare le spese annualmente o possa
effettuare un'unica certificazione nell'anno in cui i genitori
acquisiscono il titolo di genitori
adottivi;
4. l'ente
autorizzato sia tenuto a certificare anche le spese sostenute direttamente
dai genitori adottivi e quelle sostenute presso soggetti diversi dall'Ente
autorizzato e, in tal caso, quali responsabilità siano attribuibili
all'ente in relazione a tali
certificazioni;
5. le spese
sostenute dalla coppia adottiva per i cosiddetti "reports post-adottivi",
previsti dalle procedure di adozione per gli anni successivi alla
conclusione dell'adozione stessa, siano
deducibili;
6. in assenza di
specifiche disposizioni, possa ritenersi corretta la deduzione con
applicazione del principio di cassa delle spese sostenute dai genitori
adottivi per le procedure di adozione eseguite nei precedenti anni di
imposta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
L'Associazione istante
ritiene corrette le seguenti
soluzioni:
1. la qualità di
genitore adottivo può essere acquistata solo con il perfezionamento con
esito positivo della procedura di adozione. La procedura si perfeziona
quando il Tribunale dei Minori competente emana la "dichiarazione di
efficacia in Italia del provvedimento emesso dall'Autorità
straniera";
2. propone due
soluzioni alternative tra loro. Nella prima, ribadendo che lo status di
genitore adottivo si acquista solo con la conclusione della procedura di
adozione, sostiene che debba essere applicata una deroga al principio di
cassa, per cui i contribuenti interessati devono conservare la
documentazione necessaria a comprovare le spese sostenute durante la
procedura e provvedere all'applicazione della deduzione di cui all'art. 10,
comma 1, lett. l-bis) del Tuir, nell'anno di imposta in cui si è
perfezionato l'iter adottivo. Nella seconda, sostiene che siccome la
norma in argomento non prevede una espressa deroga al principio generale
di deducibilità per cassa delle spese sostenute, debba essere applicato il
citato principio per la deduzione delle spese per la procedura di
adozione. Pertanto, gli adottandi potranno avvalersi della deduzione sin
dall'inizio della procedura stessa e per tutti gli anni di imposta
relativi alla sua durata.
3.
l'Ente autorizzato deve rilasciare un'unica certificazione al termine del
procedimento adottivo, oppure, su richiesta degli aspiranti genitori, deve
rilasciare una certificazione annuale seguita da una certificazione
riepilogativa, al termine della procedura di adozione. Evidenzia, inoltre,
che tale quesito assume rilevanza solo se si intenda derogare
all'applicazione del principio di cassa in relazione al quesito esposto al
punto 2.;
4. l'Ente
autorizzato è tenuto a certificare anche le spese sostenute direttamente
dagli aspiranti genitori adottivi. Pertanto, ritiene che debba essere
onere dei genitori fornire la documentazione delle spese sostenute
all'Ente autorizzato, allegando una autocertificazione di cui all'art. 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, con una espressa dichiarazione circa l'"inerenza e l'esclusiva
riferibilità delle spese alla procedura di adozione". Conseguentemente,
l'Ente dovrebbe rispondere solo delle certificazioni non veritiere
relative alle spese sostenute direttamente dall'Ente stesso per la
procedura.
5. sono
deducibili le spese per i "reports post adottivi", in quanto previsti
dalla procedura di adozione come obbligatori per i genitori adottivi anche
dopo la trascrizione in Italia del provvedimento di
adozione;
6. si ritiene
corretta l'applicazione del principio di cassa per la deduzione delle
spese sostenute per le procedure di adozione riferite alle precedenti
annualità, in quanto criterio generale da applicare in assenza di
disposizioni specifiche.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
La lettera l-bis) dell'art
10,
comma 1, del Tuir, introdotta dall'art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n.
476, concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993", prevede la deducibilità dal reddito
complessivo del cinquanta per cento delle spese sostenute per
l'espletamento della procedura di adozione, di cui al Capo I del Titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184
(riforma della legge sulle adozioni
internazionali).
Al fine di prevedere
misure atte a garantire che le adozioni internazionali siano espletate
nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti
fondamentali, la procedura di adozione risulta alquanto
articolata.
Essa inizia con una
presentazione, da parte degli aspiranti genitori adottivi, di una
dichiarazione di disponibilità all'adozione presentata al tribunale per i
minorenni e, se il tribunale per i minorenni stesso non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza di
requisiti, la procedura continua coinvolgendo diversi enti (servizi
socio-assistenziali, associazioni autorizzate, Commissione per le adozioni
internazionali), autorità straniere e professionisti (psicologi,
interpreti), e prevedendo l'espletamento di una serie di obblighi e di
formalità che la rendono particolarmente lunga e
onerosa.
In particolare, il decreto di
idoneità ad adottare pronunciato dal Tribunale per i minorenni viene
trasmesso in copia, corredato dalla relazione e dalla documentazione
esistente negli atti, alla Commissione per le Adozioni Internazionali e
all'ente autorizzato, se già indicato dagli aspiranti
all'adozione.
Si evidenzia che l'art. 31
della legge n. 184 del 1983 fa obbligo agli aspiranti all'adozione che
abbiano ottenuto il decreto di idoneità all'adozione dal tribunale, di
conferire l'incarico di curare la procedura di adozione ad uno degli enti
autorizzati di cui all'art. 39-ter
della citata legge.
Ai sensi dell'art.
31,
comma 3, lett. o), della citata legge n. 184 del 1983, ai fini del
riconoscimento della deduzione nella misura del 50 per cento delle spese
sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione internazionale, è
necessario che tali spese siano certificate, nell'ammontare complessivo,
dagli enti autorizzati che abbiano ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione.
Il successivo articolo
39
della legge n. 184 del 1983 dispone che l'albo degli enti autorizzati allo
svolgimento di pratiche di adozione internazionale è formato dalla
Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne cura la relativa
tenuta, lo verifica almeno ogni tre anni, vigila sull'operato degli enti,
revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme. Ciò premesso, in relazione
ai quesiti proposti, si fa presente quanto segue:
1. per usufruire della
deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è
necessario aver acquisito lo status di genitore
adottivo.
E' possibile, invece,
usufruire della deduzione in argomento a prescindere dalla effettiva
conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito
della stessa.
La deduzione di cui
all'art. 10,
comma 1, lett. l-bis) è, infatti, prevista per agevolare coloro che
decidono di adottare un minore straniero e che, pertanto, vengono ad
essere sottoposti all'osservanza di tutti gli obblighi che la procedura di
cui al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184
impone.
Va tenuto presente, al riguardo, che,
nel caso in cui la procedura, anche per motivi indipendenti dalla volontà
dei coniugi, si interrompe, gli aspiranti all'adozione sono, comunque,
tenuti a rimborsare l'ente autorizzato di tutte le spese sostenute sino a
quel momento per l'incarico ricevuto. Si realizza, pertanto, la situazione
considerata dal legislatore ai fini della fruizione della deduzione
(sostenimento di spese connesse alla procedura di
adozione).
Si ritiene, quindi, che,
l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti
interessati alla deduzione in argomento (spese sostenute dai genitori
adottivi) debba essere interpretata come "spese sostenute dagli aspiranti
genitori adottivi che abbiano intrapreso la procedura di adozione di cui
al Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184".
Agli effetti fiscali deve ritenersi che la procedura di adozione inizi con
il conferimento ad un ente autorizzato del mandato
all'adozione.
E' da questo momento che
gli adottandi avranno diritto ad usufruire delle deduzioni di cui all'art.
10,
comma 1, lett. l-bis) del Tuir.
Relativamente
al momento in cui si possa ritenere conclusa la procedura di adozione, si
ritiene che lo status di genitore adottivo si acquisti con la
dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale
per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'autorità
straniera, qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero
prima dell'arrivo del minore in Italia.
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia,
il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità
straniera come affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 35
comma 4, della legge n. 184
del 1983 e stabilisce in un anno la durata del predetto
affidamento.
Decorso tale periodo, se
ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha accolto è ancora
conforme all'interesse del minore, il Tribunale per i minorenni pronuncia
l'adozione.
Pertanto, la procedura di adozione
si potrà dire conclusa con tale pronuncia.
2. In considerazione
di quanto esposto in precedenza, la deduzione di cui all'art. 10,
comma 1, lett l- bis) del Tuir, deve essere operata con applicazione del
principio di cassa, in relazione al periodo di imposta in cui le spese
sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva
conclusione dell'iter procedurale.
3. L'ente autorizzato
deve, quindi, certificare annualmente le spese sostenute dagli aspiranti
genitori adottivi.
4. L'ente autorizzato
dovrà certificare non solo le spese sostenute direttamente dall'ente
stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori
adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso
soggetti diversi dall'ente autorizzato.
Non si potrà, quindi, in ogni caso, procedere alla deduzione delle spese
non certificate.
Non appare, infatti,
condivisibile il parere espresso dalla Commissione per le Adozioni
Internazionali con la deliberazione 39/2003/SG, in base alla quale le
coppie possono autonomamente, in sede di denuncia dei redditi, aggiungere
quella documentazione che a loro avviso può essere oggetto di
deduzione.
Tale parere si pone, infatti,
in evidente contrasto con il chiaro tenore letterale dell'art. 31,
comma 3, lett. o), della legge n. 184 del
1983.
Tuttavia, al fine di porre l'ente
autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla
procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso,
oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una
apposita autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 oppure una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la
deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lett. l-bis) del Tuir, e che non sono state sostenute
direttamente dall'ente autorizzato sono "riferibili esclusivamente alla
procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184
del 1983".
Si rammenta che, in
considerazione della chiara volontà del legislatore di agevolare gli
aspiranti genitori adottivi, la prevista deduzione nella misura del 50 per
cento sia riferibile a tutte le spese sostenute
purché:
- finalizzate all'adozione
del minore;
- debitamente
documentate;
- certificate
dall'ente autorizzato.
5. Le relazioni e gli
incontri post-adottivi non costituiscono parte della procedura di adozione
che, come si è detto in precedenza, si conclude con la dichiarazione di
efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni,
del provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con
la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i
minorenni.
I predetti adempimenti
costituiscono, invece, un onere per la coppia di genitori adottivi,
necessario per verificare il corretto inserimento del bambino nell'ambito
sociale e familiare.
Si tratta di un compito
afferente alla potestà genitoriale rientrante nel più generico dovere di
mantenere, istruire, ed educare i figli, tutelato dalla Costituzione (art.
30) e
previsto dal Codice Civile all'art. 147 e per il quale sono già
riconosciute dal nostro ordinamento tributario apposite detrazioni (art.
13
del Tuir).
6. Relativamente
all'ultimo quesito proposto, considerato che si ritiene di dover applicare
per le deduzioni di cui all'art. 10,
comma 1, lett. l-bis), il principio di cassa, come già chiarito al punto
2., ne consegue che risulta logicamente corretto il comportamento tenuto
dagli aspiranti genitori adottivi che hanno fruito, in applicazione del
predetto principio di cassa, della deduzione per le spese sostenute per le
procedure di adozione svolte nei precedenti
anni.
In tal senso, del resto, la
scrivente ha già fornito chiarimenti con risoluzione n. 55 dell'8 maggio
2000.
La risposta di cui
alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26
aprile 2001, n. 209.