- Ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L'Aja
il 29 maggio 1993.
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999)
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica é
autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e
la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione".
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione é data
alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.
Art. 3.
Il Capo I del Titolo III della
legge 4 maggio 1983, n. 184, é sostituito dal seguente:
"Capo I. - Dell'adozione di minori stranieri.
Art. 29.
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L'adozione di minori stranieri
ha luogo conformemente ai princìpi e secondo le direttive della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio
1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle
disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis.
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Le persone residenti in
Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo
6 e che intendono adottare un minore straniero residente
all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al
tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la
residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità
all'adozione.
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Nel caso di cittadini italiani
residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito
nell'articolo 36, comma 4, é competente il tribunale per i
minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro
ultima residenza; in mancanza, é competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
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Il tribunale per i minorenni,
se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di
inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro
quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione
di disponibilità ai servizi degli enti locali.
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I servizi socio-assistenziali
degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per
quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e
ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
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informazione sull'adozione
internazionale e sulle relative procedure, sugli enti
autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti
dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli
enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
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preparazione degli
aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i
predetti enti;
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acquisizione di elementi
sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli
aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale,
sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine
a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro
capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più
minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche
particolari dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile
per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni
della loro idoneità all'adozione.
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I servizi trasmettono al
tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una
relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4,
entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della
dichiarazione di disponibilità.
Art. 30.
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Il tribunale per i minorenni,
ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente
gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice
delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e
pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato
attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti
per adottare.
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Il decreto di idoneità ad
adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che
deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche
indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare.
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Il decreto é trasmesso
immediatamente, con copia della relazione e della documentazione
esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e,
se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente
autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
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Qualora il decreto di
idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per
cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio
di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica
immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed
all'ente autorizzato di cui al comma 3.
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Il decreto di idoneità ovvero
di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla
corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice
di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli
interessati.
Art. 31.
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Gli aspiranti all'adozione,
che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire
incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
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Nelle situazioni considerate
dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i
minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le
loro personalità, ad effettuare direttamente le attività
previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del
presente articolo.
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L'ente autorizzato che ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
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informa gli aspiranti
sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di
adozione;
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svolge le pratiche di
adozione presso le competenti autorità del Paese indicato
dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso
intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di
adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla
relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere
formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare;
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raccoglie dall'autorità
straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario
riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua
famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
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trasferisce tutte le
informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli
aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel
Paese straniero;
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riceve il consenso scritto
all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli
aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette
l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte
le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione
delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata
anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un
notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
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riceve dall'autorità
straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di
cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la
stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di
procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende
atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla
Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la
decisione di affidare il minore o i minori ai futuri
genitori adottivi;
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informa immediatamente la
Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi
dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorità straniera e richiede alla Commissione,
trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione
all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei
minori in Italia;
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certifica la data di
inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i
genitori adottivi;
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riceve dall'autorità
straniera copia degli atti e della documentazione relativi
al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i
minorenni e alla Commissione;
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vigila sulle modalità di
trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga
in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
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svolge in collaborazione
con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del
nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su
richiesta degli adottanti;
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certifica la durata delle
necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e
b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le
stesse non siano determinate da ragioni di salute del
bambino, nonché la durata del periodo di permanenza
all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della
lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
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certifica, nell'ammontare
complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo
10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione.
Art. 32.
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La Commissione di cui
all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e
valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che
l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne
autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
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La dichiarazione di cui al
comma 1 non é ammessa: a) quando dalla documentazione trasmessa
dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di
abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di
affidamento o di adozione nello Stato di origine; b) qualora nel
Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato
l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a
meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al
prodursi di tali effetti.
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Anche quando l'adozione
pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei
rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può
essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se
il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla
Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità,
é ordinata la trascrizione.
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Gli uffici consolari italiani
all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente
autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi,
dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della
Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h),
rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del
minore adottando.
Art. 33.
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Fatte salve le ordinarie
disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini
familiari, turistici, di studio e di cura, non é consentito
l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di
ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non
sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il
quarto grado.
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É fatto divieto alle autorità
consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di
ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di
fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa
autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
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Coloro che hanno accompagnato
alla frontiera un minore al quale non viene consentito
l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio
immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano
immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto
con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore
collocazione nel suo superiore interesse.
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Il divieto di cui al comma 1
non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali
o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18
della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento
di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle
procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi
di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In
questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del
minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni
competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo
accompagnano.
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Qualora sia comunque avvenuto
l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori
delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente
autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si
trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento
temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti,
ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda
contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai
sensi dell'articolo 34.
Art. 34.
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Il minore che ha fatto
ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un
provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di
adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti
attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.
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Dal momento dell'ingresso in
Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta
integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali
degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli
interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il
minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i
minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le
eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.
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Il minore adottato acquista la
cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35.
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L'adozione pronunciata
all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui
all'art. 27.
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Qualora l'adozione sia stata
pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in
Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento
dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la
sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali
previste dall'articolo 4 della Convenzione.
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Il tribunale accerta inoltre
che l'adozione non sia contraria ai princìpi fondamentali che
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se
sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di
cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h)
del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
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Qualora l'adozione debba
perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale
per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità
straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai
princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore
interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto
affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore
nella nuova famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella
famiglia che lo ha accolto é tuttora conforme all'interesse del
minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne
dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso
contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento
preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui
all'articolo 21 della Convenzione.
In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre
esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha
raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di
età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non
alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della
valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
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Competente per la pronuncia
dei provvedimenti é il tribunale per i minorenni del distretto
in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento
dell'ingresso del minore in Italia.
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Fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la
trascrizione nei casi in cui: a) il provvedimento di adozione
riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana sull'adozione; b) non sono state rispettate le
indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non é
possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di
cui all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non
si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente
autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva
si é manifestato contrario al suo interesse.
Art. 36.
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L'adozione internazionale dei
minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione,
o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi
bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti
previsti dalla presente legge.
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L'adozione o affidamento a
scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla
Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere
dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata
la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso
dei genitori naturali ad una adozione che determini per il
minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il
minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano
ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le
procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della
Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c)
siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di
idoneità; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
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Il relativo provvedimento é
assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto
di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento é data
comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto
dall'articolo 39, comma 1, lettera e).
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L'adozione pronunciata dalla
competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini
italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver
soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la
residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto
in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni,
purché conforme ai princìpi della Convenzione.
Art. 37.
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Successivamente all'adozione,
la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori
adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni,
solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.
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Il tribunale per i minorenni
che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e
la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine
del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e
sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di
origine.
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Per quanto concerne l'accesso
alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema
di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis.
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Al minore straniero che si
trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge
italiana in materia di adozione, di affidamento e di
provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38.
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Ai fini indicati dall'articolo
6 della Convenzione é costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
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La Commissione é composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel
settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga
specifica esperienza; b) due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali; c)
un rappresentante del Ministero degli affari esteri; d) un
rappresentante del Ministero dell'interno; e) due rappresentanti
del Ministero di grazia e giustizia; f) un rappresentante del
Ministero della sanità; g) tre rappresentanti della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
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Il presidente dura in carica
due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
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I componenti della Commissione
rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla
Commissione é assicurato l'avvicendamento graduale dei
componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di
permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la
durata in carica dei componenti della Commissione per periodi
non superiori ad un anno.
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La Commissione si avvale di
personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri
e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39.
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La Commissione per le adozioni
internazionali:
-
collabora con le autorità
centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati,
anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia
di adozione;
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propone la stipulazione di
accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;
-
autorizza l'attività degli
enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo
albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre
anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi
inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della
presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi
per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;
-
agisce al fine di
assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul
territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei
Paesi stranieri;
-
conserva tutti gli atti e
le informazioni relativi alle procedure di adozione
internazionale;
-
promuove la cooperazione
fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione
internazionale e della protezione dei minori;
-
promuove iniziative di
formazione per quanti operino o intendano operare nel campo
dell'adozione;
-
autorizza l'ingresso e il
soggiorno permanente del minore straniero adottato o
affidato a scopo di adozione;
-
certifica la conformità
dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come
previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione
stessa;
-
per le attività di
informazione e formazione, collabora anche con enti diversi
da quelli di cui all'articolo 39-ter.
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La decisione dell'ente
autorizzato di non concordare con l'autorità straniera
l'opportunità di procedere all'adozione é sottoposta ad esame
della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non
confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere
direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti
di cui all'articolo 31.
-
La Commissione attua incontri
periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di
esaminare le problematiche emergenti e coordinare la
programmazione degli interventi attuativi dei principi della
Convenzione.
-
La Commissione presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al
Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni
internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e
sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non
aderenti alla stessa.
Art. 39-bis.
-
Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro
competenze: a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in
grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge; b)
vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che
operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di
garantire livelli adeguati di intervento; c) promuovono la
definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti
autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra
gli stessi e gli organi giudiziari minorili.
-
Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio
per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo
richiedano al momento della presentazione della domanda di
adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31,
comma 3.
-
I servizi per l'adozione
internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati
con legge regionale o provinciale in attuazione dei princìpi di
cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative
relative ai servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter.
-
Al fine di ottenere
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c),
e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
-
essere diretti e composti
da persone con adeguata formazione e competenza nel campo
dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
-
avvalersi dell'apporto di
professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico,
iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la
capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo
l'adozione;
-
disporre di un'adeguata
struttura organizzativa in almeno una regione o in una
provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture
personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono
agire;
-
non avere fini di lucro,
assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente,
anche sui costi necessari per l'espletamento della
procedura, ed una metodologia operativa corretta e
verificabile;
-
non avere e non operare
pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone
che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni
di tipo ideologico e religioso;
-
impegnarsi a partecipare
ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo
sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non
governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà
dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei
minori;
-
avere sede legale nel
territorio nazionale.
Art. 39-quater.
-
Fermo restando quanto previsto
in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che
hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a
fruire dei seguenti benefici:
-
l'astensione dal lavoro,
quale regolata dall'art. 6, primo comma, della legge 9
dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha
superato i sei anni di età;
-
l'assenza dal lavoro,
quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 7
della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore
adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
-
congedo di durata
corrispondente al periodo di permanenza nello Stato
straniero richiesto per l'adozione.
Art. 4.
-
Nell'articolo 10, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la
lettere l) è aggiunta la seguente:
"l-bis. il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184".
Art. 5.
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All'articolo 40 della legge 4
maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente comma: "Agli stranieri
stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione,
in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano
le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda
l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti
autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della
presente legge".
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All'articolo 41 della legge 4
maggio 1983, n. 184, é aggiunto il seguente comma: "Nel caso di
adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di
cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal
presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e
dall'ente autorizzato".
Art. 6 .
-
Dopo l'articolo 72 della legge 4
maggio 1983, n. 184, é inserito il seguente:
"Art. 72-bis.
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Chiunque svolga per conto di
terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza
avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), é punito con la pena
della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci
milioni di lire.
-
La pena é della reclusione da
sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire
per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o
di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.
-
Fatti salvi i casi previsti
dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori
stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni,
organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di
legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un
terzo".
Art. 7.
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Con regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia
e giustizia e della sanità, é data attuazione alle norme della
presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della
Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto
concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con
il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere
l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della
medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa
relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della
legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della
presente legge.
-
Il regolamento di cui al comma 1
disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le
adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.
-
La Commissione é costituita nei
tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma
1.
Art. 8.
-
Le dichiarazioni di idoneità
all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento
preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in
vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.
-
Le domande già presentate alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate
successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le
disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta
costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla
pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.
-
Le disposizioni di attuazione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993,
contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a
partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art. 9
-
All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200
milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per
2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
-
Le somme di cui al comma 1
confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della
presente legge.
-
Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
- NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti
Nota all'art. 3
- La legge 4 maggio 1983, n.
184, reca: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
Art. 4 1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) é aggiunta la seguente:
"1-bis. il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), così come
modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 10 (Oneri deducibili).
-
Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
-
i canoni, livelli, censi ed
altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a
formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai
consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
-
le spese mediche e quelle di
assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104. Si considerano
rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati
e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico
del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o
premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il
suo reddito;
-
gli assegni periodici
corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al
mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di
cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
-
gli assegni periodici
corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e,
nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone
indicate nell'art. 433 del codice civile; d bis) le somme
restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il
reddito in anni precedenti;
-
i contributi previdenziali ed
assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I
contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo
1989, n.10, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
stabiliti;
-
(bis) i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari previste dal D.Lgs. 21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e
comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o
d'impresa dichiarato;
-
le somme corrisposte ai
dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici
elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
-
i contributi, le donazioni e
le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non
governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato;
-
le indennità per perdita
dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al
conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili
urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
-
le erogazioni liberali in
denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore
dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
Chiesa cattolica italiana;
-
le erogazioni liberali in
denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre
1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre
1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993,
n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
-
-bis. il cinquanta per cento
delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento
della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983,
n. 184".
- Il testo dell'art 40 della citata
legge n. 184 del 1983, così come modificato dalla presente legge, é il
seguente:
"Art. 40. - I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che
intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono
presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la
inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il
luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in
mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, é competente
il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente
residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della
procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure
stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i
compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto
si applicano le disposizioni della presente legge".
Il testo dell'art. 41 della citata
legge n. 184 del 1983, così come modificato dalla presente legge, é il
seguente:
"Art. 41. - Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul
buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga
opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane
o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore
nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti
incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha
pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore
vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti
dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del
caso provvede al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore
stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri
residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le
funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte
dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), é il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
-
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a
materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui
manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)
(soppressa)".
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