Gli Stati firmatari della presente
Convenzione
Riconoscendo che, per lo sviluppo
armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente
familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione,
Ricordando che ogni Stato dovrebbe
adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la
permanenza del minore nella famiglia d'origine,
Riconoscendo che l'adozione
internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente
a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel
loro Stato di origine,
Convinti della necessità di prevedere
misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano
nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti
fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta
dei minori,
Desiderando stabilire, a questo
scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti
dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici
applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare
riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento
familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione
dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),
Hanno convenuto le seguenti
disposizioni:
CAPITOLO I - SFERA DI APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE
Art. 1
La presente Convenzione ha per
oggetto:
a - di stabilire delle garanzie,
affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore
del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono
riconosciuti nel diritto internazionale;
b - d'instaurare un sistema di
cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto
di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la
tratta dei minori;
c - di assicurare il riconoscimento,
negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla
Convenzione.
Art. 2
1. La Convenzione si applica allorché
un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (" Stato
d'origine") e stato o deve essere trasferito in un altro Stato
contraente (" Stato di accoglienza"), sia a seguito di adozione nello
Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente
abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione
nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le
adozioni che determinano un legame di filiazione.
Art. 3
La Convenzione cessa di applicarsi se
i consensi previsti dall'art. 17 lett. c) non sono stati espressi prima
che il minore compia l'età di diciotto anni.
CAPITOLO II - CONDIZIONI DELLE
ADOZIONI INTERNAZIONALI
Art. 4
Le adozioni contemplate dalla
Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello
Stato d'origine:
a - hanno stabilito che il minore è
adottabile;
b - hanno constatato, dopo aver
debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello
Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo
superiore interesse;
c - si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni ed
autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state
assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente
informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto
riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei
legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;
2) che tali persone, istituzioni ed
autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente
stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per
iscritto;
3) che i consensi non sono stati
ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono
stati revocati; e
4) che il consenso della madre,
qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla
nascita del minore; e
d - si sono assicurate, tenuto conto
dell'età e della maturità del minore, 1) che questi è stato assistito
mediante una consulenza e che e stato debitamente informato sulle
conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale
consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del
minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore
all'adozione, quando e richiesto, è stato prestato liberamente, nelle
forme legalmente stabilite, ed e stato espresso o constatato per
iscritto; e
4) che il consenso non è stato
ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.
Art. 5
Le adozioni contemplate dalla
Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello
Stato di accoglienza:
a - hanno constatato che i futuri
genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione;
b - si sono assicurate che i futuri
genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e
c - hanno constatato che il minore è
o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato
medesimo.
CAPITOLO III - AUTORITÀ CENTRALI E
ORGANISMI AEILITATI
Art. 6
1. Ogni Stato contraente designa
un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono
imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in
cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati
comprendenti unita territoriali autonome sono liberi di designare più di
una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o
soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di
un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere
indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione
all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.
Art. 7
1. Le Autorità Centrali debbono
cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità
competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per
realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte
le misure idonee per:
a - fornire informazioni sulla
legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni
generali, come statistiche e formulari-tipo;
b - informarsi scambievolmente sul
funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli
ostacoli all'applicazione della medesima.
Art. 8
Le Autorità Centrali prendono, sia
direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure
idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una
adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della
Convenzione.
Art. 9
Le Autorità Centrali prendono, sia
direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi
debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare
per:
a - raccogliere, conservare e
scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri
genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione
dell'adozione;
b - agevolare, seguire ed attivare la
procedura in vista dell'adozione;
c - promuovere nei rispettivi Stati
l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase
successiva all'adozione;
d - scambiare rapporti generali di
valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
e - rispondere, nella misura
consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di
informazioni su una particolare situazione d'adozione, formulate da
altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche.
Art. 10
Possono ottenere l'abilitazione e
conservarla solo quegli organismi che dimostrino- la loro idoneità a
svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.
Art. 11
Un organismo abilitato deve:
a - perseguire solo scopi non
lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità
competenti dello Stato che concede l'abilitazione;
b - essere diretto e gestito da
persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono
qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale;
c - essere sottoposto alla
sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto
riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione
finanziaria.
Art. 12
Un organismo abilitato in uno Stato
contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti
di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.
Art. 13
La designazione delle Autorità
Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, come pure la
denominazione e l'indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da
ogni Stato contraente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja
di diritto internazionale privato.
CAPITOLO VI - CONDIZIONI
PROCEDURALI DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Art. 14
Le persone residenti abitualmente in
uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza
abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità
Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.
Art. 15
1. Se ritiene che i richiedenti sono
qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di
accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro
identità, capacita legale ed idoneità all'adozione, sulla loro
situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale,
sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi
carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei
minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione
all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.
Art. 16
1. Se ritiene che il minore e
adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine:
a - redige una relazione contenente
informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo
ambiente sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi
sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue
necessità particolari;
b - tiene in debito conto le
condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e
culturale;
c - si assicura che i consensi
previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti; e
d - constata, basandosi
particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri
genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato e nel superiore
interesse del minore.
2. Trasmette all'Autorità Centrale
dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei
consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento,
curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello
Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.
Art. 17
La decisione di affidamento di un
minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d'origine
soltanto a condizione che:
a - l' Autorità Centrale di questo
Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
b - l' Autorità Centrale dello Stato
di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorché la
legge di questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo
richiedano;
c - le Autorità Centrali di entrambi
gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione
prosegua; e
d - sia stato determinato, in
conformità all'articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono
qualificati ed idonei all'adozione e che il minore è o sarà autorizzato
ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.
Art. 18
Le Autorità Centrali di entrambi gli
Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore
l'autorizzazione ad uscire dallo Stato d'origine, e quella d'ingresso e
di residenza permanente nello Stato d'accoglienza.
Art. 19
1. Il trasferimento del minore nello
Stato di accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate
dall'articolo 17 si sono verificate.
2. Le Autorità Centrali di entrambi
gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta
sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei
genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.
3. Se il trasferimento non ha luogo,
le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle
autorità mittenti.
Art. 20
Le Autorità Centrali si tengono
informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a
termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.
Art. 21
1. Allorché l'adozione deve aver
luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di
accoglienza, l'Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la
permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è più
conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla
protezione del minore, particolarmente al fine di:
a - riprendere il minore dalle
persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;
b - di concerto con l'Autorità
Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo
affidamento per l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico
alternativa durevole;
l'adozione non può aver luogo se
l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non e stata debitamente
informata circa i nuovi genitori adottivi;
c - come ultima ipotesi, provvedere
al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.
2. Il minore, tenuto particolarmente
conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del
caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in
conformità al presente articolo.
Art. 22
1. Le funzioni conferite all'Autorità
Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità
pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute
nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.
2. Qualunque Stato contraente può
dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite
all'Autorità Centrale in virtù degli Articoli da 15 a 21 possono esser
esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e
sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o
persone che:
a - soddisfino le condizioni di
moralità, di competenza professionale, d'esperienza e di responsabilità
richieste dallo Stato medesimo; e
b - siano, per integrità morale e
formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione
internazionale.
3. Lo Stato contraente che fa la
dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente all'Ufficio
Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato i
nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.
4. Uno Stato contraente può
dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori
residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le
funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità
al primo comma.
5. Anche se è stata fatta la
dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli
15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità
dell'Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al
primo comma.
CAPITOLO V - RICONOSCIMENTO ED
EFFETTI DELL'ADOZIONE
Art. 23
1. L'adozione certificata conforme
alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui
ha avuto luogo, e riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati
contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati
all'Art. 17, lettera c, sono stati prestati.
2. Ogni Stato contraente, al momento
della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o
dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le
funzioni dell'autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono
competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi
modifica nella designazione di queste autorità.
Art. 24
Il riconoscimento dell'adozione può
essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente
contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del
minore.
Art. 25
Ogni Stato contraente può dichiarare
al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in
base a questa, le adozioni fatte in conformità ad un accordo concluso in
applicazione dell'art. 39, comma 2.
Art. 26
1. Il riconoscimento dell'adozione
comporta quello:
a - del legame giuridico di
filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
b - della responsabilità parentale
dei genitori adottivi nei confronti del minore;
c - della cessazione del legame
giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo
padre, se l'adozione produce questo effetto nello Stato contraente in
cui ha avuto luogo.
2. Se l'adozione ha l'effetto di
porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il
minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed
in ogni altro Stato contraente in cui l'adozione è riconosciuta, di
diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione che produca tale
effetto in ciascuno di questi stati.
3. I commi precedenti non
pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione più favorevole al
minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l'adozione.
Art. 27
1. L'adozione fatta nello Stato
d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di
filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la
riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce
questo effetto,
a - se l'ordinamento giuridico dello
Stato di accoglienza lo consente; e
b - se i consensi previsti
dall'articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono prestati in
considerazione di una tale adozione.
2. Alla decisione di conversione
dell'adozione si applica l'articolo 23.
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28
La Convenzione non deroga alle leggi
dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione di un minore
residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio
o che proibisca l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il
suo trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.
Art. 29
Nessun contatto può aver luogo fra i
futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra
persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le
condizioni previste dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo
5 lettera a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa
famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità
competente dello Stato d'origine.
Art. 30
1. Le autorità competenti di ciascuno
Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso
sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità
della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e
della sua famiglia.
2. Le medesime autorità assicurano
l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con
l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello
Stato.
Art. 31
Salvo quanto previsto dall'art. 30, i
dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in
particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere
utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o
trasmessi.
Art. 32
1. Non e consentito alcun profitto
materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione
internazionale.
2. Possono essere richiesti e pagati
soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura
ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione.
3. I dirigenti, gli amministratori e
gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono
ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.
Art. 33
Quando un'autorità competente
constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o
rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale
dello Stato cui essa appartiene.
L'Autorità Centrale ha la
responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.
Art. 34
Se l'Autorità competente dello Stato
destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto,
con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione,
salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori
adottivi.
Art. 35
Le autorità competenti degli Stati
contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.
Art. 36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in
materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in
differenti unita territoriali:
a - qualsiasi riferimento alla
residenza abituale nello Stato s'intende fatto alla residenza abituale
in una unità territoriale di questo Stato ;
b - qualsiasi riferimento alla legge
dello Stato s'intende fatto alla legge in vigore nell'unita territoriale
pertinente:
c - qualsiasi riferimento alle
autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s'intende
fatto alle autorità abilitate ad agire nell'unita territoriale
pertinente;
d - qualsiasi riferimento agli
organismi abilitati dello Stato s'intende fatto agli organismi abilitati
nell'unità territoriale pertinente.
Art. 37
Quando uno Stato ha, in materia di
adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti
categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato
s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello
Stato medesimo.
Art. 38
Uno Stato in cui diverse unità
territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione,
non e tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con
ordinamento giuridico unitario non fosse tenuta ad applicarla.
Art. 39
1. La Convenzione non deroga agli
strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e
che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente
Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati
Parti di tali strumenti.
2. Ogni Stato contraente può
concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti
a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti.
Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli
articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili
accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.
Art. 40
Non e ammessa alcuna riserva alla
Convenzione.
Art. 41
La Convenzione è applicabile in ogni
caso in cui la domanda, prevista dall'art. 14, sia pervenuta in epoca
successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di
accoglienza ed in quello d'origine.
Art. 42
Il Segretario Generale della
Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato convoca
periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il
funzionamento pratico della Convenzione.
CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI
Art. 43
1. La Convenzione è aperta alla firma
degli Stati che erano Membri della Conferenza de l'Aia di diritto
internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli
altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.
2. Essa sarà ratificata, accettata o
approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione
saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei
Paesi Bassi, depositario della Convenzione.
Art. 44
1. Gli altri Stati potranno aderire
alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi
dell'articolo 46, comma 1.
2. Lo strumento di adesione sarà
depositato presso il depositario.
3. L'adesione avrà effetto soltanto
nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non
abbiano sollevato obiezioni nei confronti Gi essa nel termine di sei
mesi dalla ricezione della notifica prevista dall'art. 48, lettera b).
Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi
Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione
della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno
notificate al depositario.
Art. 45
1. Uno Stato che comprende due o più
unita territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si
applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al
momento della firma, della ratifica, dell'accettazione,
dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente
Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o
ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale
dichiarazione facendone una nuova.
2. Queste dichiarazioni sono
notificate al depositario ed indicano espressamente le unita
territoriali in cui la Convenzione si applica.
3. Se uno Stato non fa alcuna
dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica
a tutte le unita territoriali di detto Stato.
Art. 46
1. La Convenzione entra in vigore il
primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi
dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o
d'approvazione previsto dall'articolo 43.
2. In seguito la Convenzione entrerà
in vigore:
a - per ogni Stato che la ratifica,
l'accetta o l'approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno
del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il
deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione,
d'approvazione o di adesione;
b - per le unità territoriali cui la
Convenzione sia stata estesa in conformità all'articolo 45, il primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo
la notifica prevista in detto articolo.
Art. 47
1. Ogni Stato Parte alla Convenzione
può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al
depositario.
2. La denuncia avrà effetto dal primo
giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi
dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se
è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia
la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione,
dopo la data di ricevimento della notifica
Art. 48
Il depositario notifica agli Stati
membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato, agli
altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli
Stati che hanno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo
44:
a - le firme, le ratifiche, le
accettazioni e le approvazioni indicate all'articolo 43;
b - le adesioni e le obiezioni alle
adesioni indicate all'articolo 44;
c - la data in cui la Convenzione
entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46;
d - le dichiarazioni e le
designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
e - gli accordi menzionati
all'articolo 39;
f - le denunce previste dall'articolo
47.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti,
debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a L'Aia, il 29 maggio 1993, in francese e in
inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico
esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei
Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata,
per via diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de
L'Aia di diritto internazionale privato al momento della diciassettesima
Sessione.