Modificata dalla
Legge 476/98 e dalla
Legge 149/2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
maggio 1983 n. 133 S.O.DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA
TITOLO I
Principi generali
Art. 1.
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo
all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A
tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di
sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel
rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine
di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere
educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono
altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica
sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività
delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di
preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori
sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le
famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in
adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni
con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel
campo della tutela dei minori e delle famiglie per la
realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla
crescita e all’educazione del minore, si applicano gli
istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere
educato nell’ambito di una famiglia è assicurato senza
distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione
e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque
non in contrasto con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento.
TITOLO I-BIS
Dell'affidamento del minore
Art. 2.
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto
disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona
singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di
cui al comma 1, è consentito l’inserimento del minore in una
comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di
assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente
nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore
a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità
di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di
cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il
31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò
non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo
familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti
interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi
e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di
tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il
rispetto dei medesimi.
Art. 3.
1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati
esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le
norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile,
fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti
i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o
della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni
dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro
che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore
delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza
pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio
della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di
assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di
fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 4.
1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio
sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal
genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il
minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la
potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché
i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario,
e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con
il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale
locale cui è attribuita la responsabilità del programma di
assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con
l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice
tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti
di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l’affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare
o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si
trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi
dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è
tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento
del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore
durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del
nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell’affidamento che deve essere rapportabile al complesso di
interventi volti al recupero della famiglia d’origine. Tale
periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è
prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la
sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto, valutato
l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione
di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha
determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5,
sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che
ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento,
richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni
l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del
minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una
comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico
o privato.
Art. 5.
1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il
minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e
istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e
333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le
prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del
codice civile. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri
connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari
rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità
sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti
civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità
relativi al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie
competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le
necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e
psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza
ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più
idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle
altre strutture del territorio e dell’opera delle associazioni
familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di
tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza
pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di
sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria.
TITOLO II
Dell'adozione
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 6.
1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in
matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere
e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci
di educare, istruire e mantenere i minori che intendano
adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età
dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al
comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano
convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio
per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i
minorenni accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso
concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati,
qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata
adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il
minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo
di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in
misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano
genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia
in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello
o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni
anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale
ai fini dell’adozione l’avere già adottato un fratello
dell’adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli,
ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che
si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a
dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e
gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla
formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di
diciotto anni degli adottati.
(si veda la Sent.
Corte Costituzionale n.148/92 che dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente
l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità,
quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di
quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai
minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita
e di educazione.)
Art. 7.
1. L’adozione è consentita a favore dei minori
dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli
seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici,
non può essere adottato se non presta personalmente il proprio
consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore
compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il consenso
dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia
definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve
essere personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve
essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
CAPO II
Della dichiarazione di adottabilità
Art. 8.
1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i
minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o
dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di
assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere
transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori
si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o
comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento
familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti
di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai
servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto
ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin
dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei
genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2
dell’articolo 10.
Art. 9.
1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità
pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici
ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti
un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più
presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le
comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati
presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di
essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti
con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al
tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di
quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di
tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o
presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di
abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale
con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone
ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai
fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie
in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei
mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare
l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l’incapacità all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale
segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi
stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il
figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza
dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice
civile e l’apertura della procedura di adottabilità.
Art. 10.
1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un
giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui
all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura di
un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore.
Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi
sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più
approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto
del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di
verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono
avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto
grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo
stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li
invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un
difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano.
Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a
tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono
presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed
estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino
all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento
provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il
collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di
tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul
minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del
tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui
al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale
per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare,
modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi
del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con
l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti
interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve
inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono
essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si
applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del
codice civile.
Art. 11.
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente
risultano deceduti i genitori del minore e non risultano
esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti
significativi con il minore, il tribunale per i minorenni
provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che
esistano istanze di adozione ai sensi dell' articolo 44 . In tal
caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo
interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali
che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o
maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per
i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede
immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a
meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da
parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali,
chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione
può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due
mesi semprechè nel frattempo il minore sia assistito dal
genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro
modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il
genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del
genitore, la procedura é rinviata anche d'ufficio sino al
compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale,
purché sussistano le condizioni menzionate nel comma
precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può
chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei
commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore
provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento,
deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono
morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato
effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità
di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali,
informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque
quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui
al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento
preadottivo, il riconoscimento é privo di efficacia. Il
giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o
maternità é sospeso di diritto e si estingue ove segua la
pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Art. 12.
Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza
dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati
nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti
significativi con il minore, e ne é nota la residenza, il
presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato
fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a
sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla
circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la
loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni
del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero é delegata l'autorità
consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il
presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato,
ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato
ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici
accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato
l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il
minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere
al pubblico ministero di promuovere l'azione per la
corresponsione degli alimenti a carico di chi vi é tenuto per
legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti
temporanei ai sensi del comma 3 dell' articolo 10.
Art. 13.
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui allo articolo
precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta
la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i
minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli
articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove
ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Art. 14.
1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima
della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del
procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire
utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è
disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a
un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali
competenti perché adottino le iniziative opportune.
Art. 15.
1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di
abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di adottabilità del
minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli
articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato
motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e
materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12
sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del
minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di
consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché
il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o
privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore
è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere,
parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell’articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove
esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di
proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui
all’articolo 17.
Art. 16.
1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non
sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di
adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma
dell’articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove
esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti
opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
Art. 17.
1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre
parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello,
sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla
notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico
ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento,
pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito
della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al pubblico
ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso
ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione,
per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica
altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del
ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito
dei rispettivi atti introduttivi.
Art. 18.
1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di
adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del
tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve
essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta
definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art. 19.
Durante lo stato di adottabilità é sospeso l'esercizio
della potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non
esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del
minore.
Art. 20.
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il
raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.
Art. 21.
1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca,
nell’interesse del minore, in quanto siano venute meno le
condizioni di cui all’articolo 8, comma 1, successivamente
alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori,
del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento
preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
CAPO III
Dell'affidamento preadottivo
Art. 22.
1. Coloro che intendono adottare devono presentare
domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale
disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più
domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché
in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali
precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata
possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori,
relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti
possono altresì essere comunicati d’ufficio. La domanda
decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere
rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono
essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del
procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i
requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle
adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché
avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella
istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età
superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate
e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare
la capacità di educare il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i
motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono
concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e
per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini
effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda
quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del
minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio,
sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti
ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e
anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo,
determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all’affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso
informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore,
emersi dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento
di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità,
salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è
comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e
comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere
a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice
tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso
di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli
affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno
psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle
difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale.
Art. 23.
1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale
per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero
o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui
all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà
di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento
relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni,
in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere
sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore
dell’istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore
e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di
sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al
presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al
tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento
preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta
gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai
sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330
e seguenti del codice civile.
Art. 24.
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il
decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o
alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con
reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico
ministero e, ove occorra, le persone indicate nell' articolo 23
ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni,
decide in camera di consiglio con decreto motivato.
CAPO IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 25.
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo
stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il
tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di
sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste
dal presente capo e, senza altra formalità di procedura,
provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio,
decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all’adozione nei confronti della coppia
prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da
coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi,
se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma
1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei
coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del
minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro
coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge
deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere
disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata
al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno
l’affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni
assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del
minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 26.
1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non
fare luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica,
può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i
minorenni della Corte d’appello da parte del pubblico
ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte
d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento
ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è
notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso
ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al
primo comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di
procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del
ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni
dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta
definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui
all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato
civile che la annota a margine dell’atto di nascita
dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della
definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i
minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento
della definitività della sentenza.
Art. 27.
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di
figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette
il cognome.
Se l'adozione é disposta nei confronti della moglie
separata, ai sensi dell' articolo 25 , comma 5,
l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la
famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art. 28.
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione
ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi
ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita
all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione
del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento
alla paternità e alla maternità del minore e
dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di
anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o
pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie,
informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa
comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione
espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria
l’autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori
biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali
esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del
tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati
motivi. Il tribunale accerta che l’informazione sia preceduta
e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.
Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di
una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove
ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi
sia grave pericolo per la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni,
può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e
l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche
raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati
motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza deve
essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di
residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione
delle persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte
le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di
valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non
comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del
richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i
minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie
richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se
l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre
naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia
dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il
consenso all’adozione a condizione di rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore di
età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili.
TITOLO III
Dell'adozione internazionale
CAPO I
Dell'adozione di minori stranieri
(
sostituito dalla legge 476/98 )
Art. 29.
1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente
ai princìpi e secondo le direttive della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito
denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni
contenute nella presente legge.
Art. 29-bis
1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle
condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare
un minore straniero residente all'estero, presentano
dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del
distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso
dichiari la loro idoneità all'adozione.
2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato
straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma
4, é competente il tribunale per i minorenni del distretto in
cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza,
é competente il tribunale per i minorenni di Roma.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover
pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta
carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla
presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai
servizi degli enti locali.
4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali
singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le
seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle
relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme
di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche
in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo
39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in
collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale,
familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul
loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano,
sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione
internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo
adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle
eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi
sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni
altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale
per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in
esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli
elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi
alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Art. 30.
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di
cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti
all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se
necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i
due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza
ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per
tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli
interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento.
Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare.
3. Il decreto é trasmesso immediatamente, con copia
della relazione e della documentazione esistente negli atti,
alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato
dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui
all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli
interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in
modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i
minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla
Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello
di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a
termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile,
da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31.
1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il
decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la
procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter.
2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo
comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare
gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad
effettuare direttamente le attività previste alle lettere b),
d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di
curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e
sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti
autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra
quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle
stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità
ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità
straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da
adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni
di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie
riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di
vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie
riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi,
informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le
attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto
dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione,
ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità
straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa
richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti
adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale
delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di
qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della
Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i
requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in
caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà
immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38
comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di
origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori
ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale
per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di
affidamento dell'autorità straniera e richiede alla
Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria,
l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del
minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i
coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e
della documentazione relativi al minore e li trasmette
immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si
adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o
dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente
locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin
dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal
lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da
ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di
permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai
sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo
39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione.
Art. 32.
1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli
atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente
incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore
interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza
permanente in Italia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 non é ammessa: a)
quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese
straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la
constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione
nello Stato di origine; b) qualora nel Paese straniero
l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello
stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici
fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori
naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali
effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato
straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con
la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una
adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i
minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso
di riconoscimento di tale conformità, é ordinata la
trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano,
per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon
esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto
formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di
ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33.
1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative
all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di
studio e di cura, non é consentito l'ingresso nello Stato a
minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai
sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da
almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
2. É fatto divieto alle autorità consolari italiane di
concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio
dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi
previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione
della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore
al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a
proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine.
Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla
Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine
del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo
superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in
cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali
secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo
1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere
oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di
cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo
interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi
gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla
Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in
relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore
nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni
consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha
notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in
relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale,
adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne
sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla
Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine
del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34.
1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello
Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di
affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso,
di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento
familiare.
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un
anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale,
i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti
autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli
affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso
riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento
dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli
opportuni interventi.
3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana
per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei
registri dello stato civile.
Art. 35.
1. L'adozione pronunciata all'estero produce
nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato
estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale
verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato
l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle
adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della
Convenzione.
3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia
contraria ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al
superiore interesse del minore, e se sussistono la
certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla
lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo
del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il
provvedimento dell'autorità straniera come affidamento
preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che
regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori,
valutati in relazione al superiore interesse del minore, e
stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che
decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto é tuttora conforme
all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia
l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato
civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il
periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione.
In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve
sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere;
se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito;
se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il
suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione
dello psicologo nominato dal tribunale.
5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti é il
tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti
all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del
minore in Italia.
6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo
36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in
cui: a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana
sull'adozione; b) non sono state rispettate le indicazioni
contenute nella dichiarazione di idoneità; c) non é possibile la
conversione in adozione produttiva degli effetti di cui
all'articolo 27; d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si
sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente
autorizzato; e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva
si é manifestato contrario al suo interesse.
Art. 36.
1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da
Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito
della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può
avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla
presente legge.
2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati
in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di
accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia
a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono
del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una
adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione
dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b)
gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto
dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate
con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di
un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni
contenute nel decreto di idoneità; d) sia stata concessa
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).
3. Il relativo provvedimento é assunto dal tribunale per
i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione.
Di tale provvedimento é data comunicazione alla Commissione,
che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1,
lettera e).
4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di
un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che
dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato
continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da
almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia
con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché
conforme ai princìpi della Convenzione.
Art. 37.
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui
all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi,
eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le
informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute
dell'adottato.
2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i
provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione
conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore,
sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi
sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.
3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni
valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori
italiani.
Art. 37-bis.
1. Al minore straniero che si trova nello Stato in
situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia
di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso
di urgenza.
Art. 38.
1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione é
costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione é composta da: a) un presidente
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona
di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero
un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; b)
due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento per gli affari sociali; c) un rappresentante del
Ministero degli affari esteri; d) un rappresentante del
Ministero dell'interno; e) due rappresentanti del Ministero di
grazia e giustizia; f) un rappresentante del Ministero della
sanità; g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può
essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica
quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione é
assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della
Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in
carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in
carica dei componenti della Commissione per periodi non
superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni
pubbliche.
Art. 39.
1. La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni
internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le
informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in
materia di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo
39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro
operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca
l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le
medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento
all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale,
di cui all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione
degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative
rappresentanze nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi
alle procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano
nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei
minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o
intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del
minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle
disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23,
comma 1, della Convenzione stessa;
l) per le attività di informazione e formazione,
collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo
39-ter.
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare
con l'autorità straniera l'opportunità di procedere
all'adozione é sottoposta ad esame della Commissione, su
istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente
diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando
altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
3. La Commissione attua incontri periodici con i
rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le
problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli
interventi attuativi dei principi della Convenzione.
4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio
dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione
biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato
della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di
accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nell'ambito delle loro competenze: a) concorrono a
sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti
previsti dalla presente legge; b) vigilano sul funzionamento
delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per
l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati
di intervento; c) promuovono la definizione di protocolli
operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché
forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi
giudiziari minorili.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione
internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al
momento della presentazione della domanda di adozione
internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al
comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o
provinciale in attuazione dei princìpi di cui alla presente
legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai
servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli
enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata
formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale,
e con idonee qualità morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo
sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo
professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi
prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in
almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle
necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri
in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione
contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari
per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa
corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni
nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi
comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione
dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di
cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di
sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di
provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni
di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in
affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti
benefìci: a) l'astensione dal lavoro, quale regolata
dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n.
903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo
comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977,
sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di
età; c) congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione".
CAPO II
Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
Art. 40.
I residenti all'estero, stranieri o cittadini
italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di
età, devono presentare domanda al console italiano competente
per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il
luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di
precedente domicilio nello Stato, é competente il tribunale per
i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente residenti in
Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della
procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure
stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed
i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per
il resto si applicano le disposizioni della presente
legge". ( sostituito dalla legge 476/87 )
Art. 41.
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti
vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee
organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora
insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia
dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti
incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve
immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i
minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo
ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza
perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al
minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio
del minore. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente
in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente
in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni
attribuite al console dal presente articolo sono svolte
dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato".
( sostituito dalla legge 476/87 )
Art. 42.
Qualora sia in corso nel territorio dello stato un
procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a
cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso
esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore
pronunciato da autorità straniera.
Art. 43.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 9
si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari,
si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36
del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n.
200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del
cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i
conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi
dell' articolo 10 , compreso se del caso il rimpatrio, é il
tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di
ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio
nello stato é competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
Dell'adozione in casi particolari
CAPO I
Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 44.
1. I minori possono essere adottati
anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela
fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e
duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e sia orfano di padre e di madre;
d) quando vi sia la constatata impossibilità di
affidamento preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è
consentita anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1
l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi
non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non
separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a
seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1
l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni
quella di coloro che egli intende adottare.
Art. 45.
1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti
dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e
dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di
età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve
essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve
essere sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli
anni quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia
stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso
previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere
sentito il legale rappresentante dell’adottando in luogo di
questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il
proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle
sue condizioni di minorazione.
Art. 46.
Per l'adozione é necessario l'assenso dei genitori e del
coniuge dell'adottando.
Quando é negato l'assenso previsto dal primo comma, il
tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante,
può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione,
salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti
la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando.
Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando é
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità
delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 47.
1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della
sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata,
tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il
loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del
consenso e prima della emanazione della sentenza, si può
procedere, su istanza dell’altro coniuge, al compimento degli
atti necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi
effetti dal momento della morte dell’adottante.
Art. 48.
Se il minore é adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno
dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio
spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di
istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'
articolo 147 del codice civile .
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi,
durante la minore età dell'adottato stesso, spetta
all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può'
impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione
ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza
in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell' articolo
382 del codice civile .
Art. 49.
1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni
dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta
giorni dalla data della comunicazione della sentenza di
adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel
termine stabilito o fa un inventario infedele può essere
privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare,
salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.
Art. 50.
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli
adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su
istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico
ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se
ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso
dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile .
Art. 51.
La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale
su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di
quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva
della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca
dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si
devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi
discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni
opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico
ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può
emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in
camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la
rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al
quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai
fini della nomina di un tutore.
Art. 52.
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il
coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del
pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni
opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico
ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni
dodici e anche di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche
di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto
in camera di consiglio circa la cura della persona del minore,
la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se
ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso
dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile .
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al
terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine
della nomina di un tutore.
Art. 53.
La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico
ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti
sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 54.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato
la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca é pronunziata dopo la morte
dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i
suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Art. 55.
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli
293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
CAPO II
Delle forme dell'adozione in casi particolari
Art. 56.
Competente a pronunciarsi sull'adozione é il tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i
quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve
essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o
ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle persone indicate nell' articolo 46 può
essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma
restando la competenza del tribunale per i minorenni e della
sezione per i minorenni della corte di appello.
(si veda la
Sent. Corte Costituzionale n.182/88 che
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 45,
secondo comma, e 56, secondo comma, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, nella parte in cui é previsto il consenso anziché
l'audizione del legale rappresentante del minore.)
Art. 57.
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all' articolo 44 ;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori
dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da
effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l’idoneità affettiva e la capacità di educare e
istruire il minore, la situazione personale ed economica, la
salute, l’ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il
minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della
personalità dell'adottante e del minore.
TITOLO V
Modifiche al Titolo VIII del Libro I del codice civile
Art. 58.
L'intitolazione del Titolo VIII del Libro I del codice civile
é sostituita dalla seguente: "dell'adozione di persone
maggiori di età".
Art. 59.
L'intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del
codice civile é sostituita dalla seguente: "dell'adozione
di persone maggiori di età e dei suoi effetti".
Art. 60.
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I
del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
Art. 61.
L' articolo 299 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 299. - Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al
proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai
propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il
riconoscimento successivo alla adozione non fa assumere
all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto,
salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio
naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia
successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione é compiuta da coniugi, l'adottato assume il
cognome del marito.
Se l'adozione é compiuta da una donna maritata, l'adottato,
che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia
di lei".
Art. 62.
L' articolo 307 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante.
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il
coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
essere pronunciata su domanda dell'adottato".
Art. 63.
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro i del
codice civile é sostituita dalla seguente: "delle forme
dell'adozione di persone di maggiore età".
Art. 64.
L' articolo 312 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 312. - Accertamenti del tribunale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
Art. 65.
L' articolo 313 del codice civile é sostituito dal seguente:
"Art. 313. - Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede
con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla
adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta
giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del
tribunale con reclamo alla corte di appello, che decide in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero".
Art. 66.
I primi due commi dell' articolo 314 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto
definitivo, é trascritto a cura del cancelliere del tribunale
competente, entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni
dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato
all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine
dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere
altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della
adozione, passata in giudicato".
Art. 67.
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293,
il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301,
302, 303, 308 e 310 del codice civile.
É abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro i
del codice civile.
TITOLO VI
Norme finali, penali e transitorie
Art. 68.
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di
attuazione del codice civile é sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i
provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194,
secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333,
334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori
dall'articolo 269, primo comma, del codice civile".
Art. 69.
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle
tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal
tribunale per i minorenni ai sensi dell' articolo 10 della
presente legge.
Art. 70.
1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in
ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi
dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio
di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici
o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero
forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.
Art. 71.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia
di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore,
ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente
affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto é commesso dal tutore ovvero da altra persona
cui il minore é affidato per ragioni di educazione, di
istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena é aumentata
della metà.
Se il fatto é commesso dal genitore la condanna comporta la
perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di
adottabilità; se é commesso dal tutore consegue la rimozione
dall'ufficio; se é commesso dalla persona cui il minore é
affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Se il fatto é commesso da pubblici ufficiali, da incaricati
di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o
forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o
privati nei casi di cui allo articolo 61, numeri 9 e 11, del
codice penale, la pena é raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si
applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od
altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento
con carattere di definitività. La condanna comporta la
inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l’affidamento di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire
5.000.000.
Art. 72.
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in
violazione delle disposizioni della presente legge, introduce
nello stato uno straniero minore di età perché sia
definitivamente affidato a cittadini italiani é punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a
coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a
terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito
affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta
l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art. 72-bis.
( aggiunto dalla legge 476/98 )
1. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio
ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore
nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in
qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per
adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
2. La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e
della multa da due a sei milioni di lire per i legali
rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie
che trattano le pratiche di cui al comma 1.
3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4,
coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono
dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non
autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui
al comma 1 diminuite di un terzo".
Art. 73.
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio
ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore
nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in
qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per
adozione é punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire 900.000.
Se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento
preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i
minorenni.
Art. 74.
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al
competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta
dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di
persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto
dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di
opportune indagini per accertare la veridicità del
riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che
ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il
tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del
codice civile .
Art. 75.
L'ammissione al patrocinio a spese dello stato comporta
l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della
presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari
viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta
del difensore, allorché l'attività di assistenza di
quest'ultimo é da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all' articolo 14, secondo
comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533 .
Art. 76.
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in
corso o già definite al momento di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
alla data medesima.
(si veda la
Sent. Corte Costituzionale n.199/86 che dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio
1983, n. 184 nella parte in cui preclude l'applicazione
dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di
minore straniero in stato di abbandono in Italia. )
Art. 77.
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati.
Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano i divieti e le
autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile .
Art. 78.
Il quarto comma dell' articolo 87 del codice civile é
sostituito dal seguente:
"Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5,
anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato
dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato
nullo".
Art. 79.
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i
coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all' articolo
6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare,
sempreché il provvedimento risponda agli interessi
dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato,
l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli
affiliati o adottati ai sensi dell' articolo 291 del codice
civile , precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del
relativo provvedimento.
(si veda la Sent.
Corte Costituzionale n.198/86 che dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di
coniugi non più uniti in matrimonio alla data della
presentazione della domanda di estensione degli effetti
dell'adozione, non consente di pronunziare l'estensione stessa
nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice
civile, precedentemente in vigore.)
(si veda la
Sent. Corte Costituzionale n.183/88 che dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della
legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente
l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei
confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la
differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.)
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di
cui all' articolo 57 , sugli adottanti e sullo adottato o
affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici
e, in considerazione della sua capacità di discernimento,
anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno
compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non
legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato
gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o
riconosciuti é necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di
irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli
adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i
genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha
compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che,
in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso
mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti
dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli
25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega
l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato
anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art. 80.
1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla
durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni
familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore
siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, all’articolo 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53,
si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici
in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di
permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i
genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di
sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare
che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si
possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità
all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.
Art. 81.
L'ultimo comma dell' articolo 244 del codice civile é
sostituito dal seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su
istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del
pubblico ministero quando si tratta di minore di età
inferiore".
Art. 82.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle
procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone
minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro
e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi
all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei
procedimenti suindicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di
previsione del ministero di grazia e giustizia per l'anno
finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi
successivi.
Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.