- Indennità di
maternità
- Le
parasubordinate, tenute a versare la contribuzione dello 0,50%, ne
hanno diritto per i 2 mesi antecedenti il parto e per i 3
successivi. Ne restano escluse le iscritte contemporaneamente ad
altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate. Per
ottenerla c'è un preciso requisito: nei 12 mesi precedenti il
periodo di maternità devono avere versato 3 mensilità del
contributo dello 0,50%. L'indennità
viene erogata anche in caso di adozione o affidamento, per i 3 mesi
successivi all'ingresso nella famiglia del bambino che non abbia
superato i 6 anni. Per l'adozione o l'affidamento preadottivo
internazionale, spetta per i 3 mesi successivi all'ingresso del
minore, anche se ha superato i 6 anni e fino al compimento della
maggiore età.
- L'indennità
spetta anche al padre per i 3 mesi successivi al parto in caso di
morte o di grave infermità della madre o in caso di abbandono o di
affidamento esclusivo del bambino al genitore. Nelle adozioni,
spetta al padre se la madre non ne ha fatto richiesta. La
prestazione va chiesta all'Inps, gestione separata. L'importo
corrisponde all'80% del reddito derivante dalla collaborazione
coordinata e continuativa o libero professionale, prodotto nei 12
mesi precedenti l'astensione per maternità. Per calcolare
l'indennità, si divide il reddito per 365 giornate e sull'importo
di una giornata si applica l'80%.
-
- Assegni al
nucleo familiare
- E' corrisposto
direttamente, su domanda, dalla gestione separata Inps dal febbraio
successivo a quello per il quale viene chiesto. Per ottenerlo, la
somma dei redditi provenienti dal lavoro autonomo non deve essere
inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. A
questo fine, la composizione della famiglia comprende chi richiede
l'assegno, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i
figli ed equiparati sotto i 18 anni o senza limite di età se
inabili.