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La sentenza della Cassazione che consentirebbe ai single di adottare

L'interesse del minore è il primo bene

Estratto da Famiglia Cristiana n. 14/2006

La Corte ribadisce la preferenza per la famiglia, ma propone che in casi particolari, soprattutto di bambini 'difficili', va tutelato il diritto dei piccoli a non vivere in abbandono.

La stella polare: l'interesse del minore, che è il fine dell'adozione e il criterio direttivo di tutta la materia minorile. La Corte di cassazione ha ribadito con chiarezza questo principio, nel momento in cui ha rivolto di recente un invito al legislatore italiano affinché valuti, nel rispetto delle convenzioni internazionali alle quali il nostro Paese aderisce, se consentire l'adozione anche a una singola persona e non più solo alla coppia. In casi ben definiti e sottoposti al vaglio del giudice.

Quando ricorrerebbero questi casi? Resta fermo che la presenza di entrambe le figure dei genitori è necessaria: questa sarà sempre la soluzione preferibile. La completezza della famiglia, la sua solidità servono allo sviluppo  armonioso della personalità, al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali. Nella conferma del principio sta dunque l'importanza della sentenza, non meno che nei suoi suggerimenti. Vi sono però situazioni drammaticamente irresolubili, cui i giudici fanno riferimento. La pratica quotidiana lo conferma: alcuni Paesi, travolti da crisi sociali e istituzionali, ospitano migliaia di bambini in istituti dai quali non hanno prospettive di uscire. Tocca alla politica la riduzione delle disuguaglianze, agli enti pubblici e ai privati il soccorso alle famiglie in difficoltà, affinché la povertà non porti all'estrema perdita, quella dei figli. L'adozione è, però, uno splendido strumento della generosità e dell'affetto, una volta che si sia fatto ogni sforzo per far vivere i bambini in famiglia ed evitare l'abbandono.

Ma quanti bambini attualmente abbandonati non arrivano all'adozione, perché già grandicelli e "difficili" per i disagi patiti; o perché malati gravemente o inguaribilmente? La maggior parte delle domande esclude la disponibilità in queste situazioni. È possibile, in realtà, già oggi anche ai single ricorrere alla cosiddetta "adozione in casi particolari", applicabile quando vi sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo. Essa però ha effetti limitati, lascia i legami con la famiglia di origine, non inserisce pienamente in quella nuova; potrebbe così dissuadere l'adottante.

Come si soddisfa meglio, allora, l'interesse del minore? Non, dice la Cassazione, negandogli l'adozione piena pur di salvare il principio della preferenza per la coppia. In questo modo il bambino rischierebbe di restare nell'abbandono, di non vivere e crescere nell'affetto almeno di un genitore. Ci sono obiezioni alla tesi dei supremi giudici; crescerebbe il rischio che si precostituiscano artatamente rapporti con singoli per poi scavalcare la regola che preferisce la coppia. In tutta la materia dell'adozione il pericolo dell'abuso è presente e va combattuto. Si risponde che la legge dovrebbe prevedere tassativamente le particolari circostanze, desunte dall'esperienza, per l'ammissibilità dell'adozione del singolo, restando sempre al giudice di valutare se, fatta salva la prima scelta per la coppia, ci sia spazio per quest'altra via. Nell'interesse del minore, appunto, che non è una formula, ma un'esigenza fon-damentale. Ma allora la strada da battere sarà innanzitutto quella della formazione, e del sostegno alle coppie perché adottino anche i bambini non accolti. Se si guarda all'abbandono dei piccoli, ai suoi guasti sul corpo e sulla mente, si capisce peraltro quello che la Cassazione ha voluto suggerire, proponendo un pieno rapporto familiare anche con il singolo. Le associazioni che si occupano di adozione hanno commentato con accenti spesso preoccupati. Le paure di abusi sono giustificate. Ma, con la premessa della preferenza per la coppia di genitori, esclusa ogni surrettizia equiparazione, il problema può essere affrontato. Nell'interesse dei minori, spesso dei più sofferenti.

a cura di Adriano Sansa, presidente del Tribunale dei Minori di Genova

 

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             Aggiornato il 13-08-2015