Eccovi
un breve articolo comparso su Famiglia Cristiana
n.20 del 19 maggio 2002 che vi potrebbe essere utile.
I figli naturali non riconosciuti dai
loro genitori potranno, d'ora innanzi, conservare il cognome loro
attribuito, alla nascita, dall'ufficiale di stato civile anche una
volta adottati. Quando verranno adottati potranno così portare due
cognomi, quello originario e quello della persona che li ha "
presi come figli ".
Lo ha deciso la Corte Costituzionale
(con sentenza numero 120 del 2001) che ha dichiarato illegittimo
l'articolo 299 del Codice civile, il quale vietava, viceversa, che i
figli naturali non riconosciuti potessero conservare il cognome di
nascita dopo essere stati adottati. La disposizione creava, però,
effettivi problemi d'identità' specialmente quando a essere adottato
non era un neonato, ma un bambino più grande o addirittura un
ragazzino che con il suo cognome originario era stato conosciuto fino
ad allora e aveva frequentato le scuole.