Si sperimentano nuove forme di
affidamento minori |
|
|
|
SE L'AFFIDO E' TROPPO LUNGO SI RICORRE ALL'ADOZIONE MITE
|
Estratto da
Club3 di Gennaio 2005 |
Quando scadono i
termini di legge, esiste una formula sperimentale per accogliere i bambini
che non sono stati dichiarati adottabili |
L'adozione rappresenta un rimedio
estremo cui fare ricorso solo quando la famiglia d'origine non possa offrire
al minore quel minimo di cure e di affetto indispensabili per il suo
sviluppo. La permanenza nella famiglia di origine, in verità, resta la
soluzione preferita nel nostro ordinamento giuridico. Gli incentivi, anche
economici, previsti per nuclei familiari con redditi bassi, ragazze madri o
famiglie numerose, e le forme di assistenza sociale mirano a eliminare i
disagi che possono causare lo stato di abbandono del minore. Difatti il
numero dei bambini dichiarati adottabili e poi adottati negli ultimi anni in
Italia è sempre diminuito.
Tuttavia, in presenza di gravi situazioni di abbandono, sono previste
quattro forme di accoglienza. Dalle più drastiche ( l'adozione nazionale e
internazionale ), si passa a forme più blande, quali l'affidamento
familiare, sino ad arrivare a una particolare modalità, intermedia rispetto
alle precedenti, del tutto originale e sperimentata con successo dal
Tribunale per i Minorenni di Bari. Si tratta dell'adozione mite, oggi
all'esame, per effetto di una proposta di legge che ne auspica la disciplina
giuridica, della Commissione Bicamerale per l'Infanzia.
UN'IDEA NATA IN TRIBUNALE
Questa soluzione è stata prospettata dal Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Bari, Franco Occhiogrosso, che notava la crescente richiesta di
adozione da parte di molte coppie. Il territorio, al contrario, mostrava una
scarsa presenza di bambini immediatamente adottabili e, di contro, un numero
crescente di bambini in stato di semiabbandono temporaneo, non direttamente
adottabili ma soggetti a forme alternative quali l'affido familiare. " In
sostanza - ha più volte dichiarato il presidente Occhiogrosso - una
consistente risorsa, costituita dalle grandi capacità affettive ed educative
delle tante persone ( per lo più senza figli ) che propongono domanda di
adozione nazionale e che non vedono coronare il loro sogno di adottare,
rischia di andare perduta. Per questo ho pensato di rivolgermi agli
adottanti ( ma anche ad altri ) per parlare loro dell'adozione mite".
UNA FAMIGLIA DI "RISERVA"
Per candidarsi a un'eventuale adozione mite, la famiglia o il singolo devono
dichiarare la propria disponibilità a un affidamento di tipo familiare. Allo
stesso tempo dovranno dichiarare di assumere un leale comportamento che
consenta il facile rientro del minore nella famiglia di origine alla
scadenza del periodo di affidamento.
Oppure di adottarlo qualora la famiglia rimarrà nell'impossibilità di
poterlo adeguatamente accudire ( presso il Tribunale di Bari si compila
un'apposita domanda in tale senso e v'è l'inserimento dei richiedenti in un
elenco speciale ). non si tratta di un'adozione ordinaria, tuttavia, ma di
un'adozione con effetti speciali.
QUANDO NESSUNO E' COLPEVOLE
Difatti, i figli appartenenti a queste famiglie non possono essere
dichiarati adottabili giacché essi non sono in stato di abbandono
determinato da colpa dei genitori. Pertanto, il tipo di adozione, che
chiamiamo mite, evoluzione eventuale del provvedimento di affidamento
familiare ( e come tale temporaneo ), pur determinando uno stabile e
duraturo rapporto con l'adottante, si differenzia dalla adozione ordinaria.
Infatti, non vengono interrotti i rapporti con la famiglia di origine e
l'adottato non perde il proprio cognome, ma vi aggiungerà, preponendolo, a
quello dell'adottante. L'adozione di tipo mite, pertanto, segue
temporalmente l'affidamento familiare che abbia avuto esito negativo ( ossia
l'impossibilità di rientro in famiglia ) una volta trascorsa la sua durata
legale, pari a due anni, più l'eventuale proroga.
IL RIFERIMENTO NORMATIVO ESISTE
Dal punto di vista giuridico, si può considerare l'adozione mite come una
variante della "adozione in casi particolari", prevista dalla legge
sull'adozione attualmente in vigore. Nella legge in oggetto, si prevede la
possibilità di adottare il minore senza rispetto dei limiti previsti
dall'adozione ordinaria e senza la recisione dei legami con la famiglia di
origine. Questo può avvenire solo in casi particolari.
Per esempio per un minore per cui non sia stato possibile l'affidamento
preadottivo, a causa di difficoltà di inserimento oppure perché portatore di
handicap; e neppure la richiesta di adozione da parte di persone legate al
minore da parentela o da stabile e duraturo rapporto preesistente la perdita
dei genitori. Per analogia con i suddetti casi si è inserita l'ipotesi di
affidamento familiare nei quali, però, risulti impossibile il rientro del
minore nella famiglia di origine: l'adozione mite dunque.
Il riferimento normativo, pertanto, esiste. Cio' che ancora occorre è una
disposizione " a fare i genitori " in modo alternativo, unitamente alla
diffusione di una cultura dell'accoglienza dei minori in tutte le sue forme.
( Cinzia Petitti )
TRE SOLUZIONI A CONFRONTO
L'ADOZIONE DI MINORI
- Sono minori adottabili quelli dichiarati tali: ossia in stato di
abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non determinata da causa di
forza maggiore comunque temporanea.
- Possono adottare solo i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.
- L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 anni
quella dell'adottato. Il limite è superabile nell'interesse del minore.
- L'adottato assume il cognome dei genitori adottivi e vengono meno tutti i
suoi rapporti con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
L'AFFIDAMENTO FAMILIARE
- Non ha carattere definitivo, perché è un rimedio destinato a operare per
un periodo limitato di tempo. Il presupposto è che, a causa di circostanze
transitorie, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure
che gli necessitano ( simile al semiabbandono del minore ).
- Possono chiedere l'affidamento anche persone non sposate e " single ".
- Non sussistono i limiti di età previsti per l'adozione. Durata: due anni
prorogabili dal Tribunale per i Minorenni.
- Il minore conserva tutti i rapporti con la famiglia di origine e ne
continua a portare il cognome. L'affidatario ha l'obbligo di favorire questi
rapporti al fine del definitivo rientro in famiglia del bambino.
- Per dare la propria disponibilità a tale forme di accoglienza occorre
rivolgersi al Comune ( Ufficio affidi ). Valutata l'idoneità, si viene
inseriti in un apposito elenco.
L'ADOZIONE MITE
- Prassi del Tribunale per i Minorenni di Bari, è oggetto di un progetto
di legge in Parlamento.
- Forma intermedia tra adozione ordinaria ed affidamento familiare, crea uno
stabile rapporto con il minore ma non recide i suoi rapporti con la famiglia
di origine ( v'è doppio cognome ).
- I rapporti sono molto limitati e disciplinati dal Tribunale per i
Minorenni.
- Iter: occorre la disponibilità all'affidamento familiare e ad eventuale
evoluzione dello stesso in adozione mite; inserimento negli elenchi
speciali; provvedimento di affidamento familiare; constatata l'impossibilità
di rientro in famiglia, alla scadenza del periodo di affidamento e di sue
eventuale proroga; conseguente provvedimento di adozione mite.
- Non ci sono limiti di età. E' una forma di adozione consentita anche ai
single. |
Altro
articolo sulla Adozione mite |
|