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Si sperimentano nuove forme di affidamento minori

SE L'AFFIDO E' TROPPO LUNGO SI RICORRE ALL'ADOZIONE MITE

Estratto da Club3 di Gennaio 2005

Quando scadono i termini di legge, esiste una formula sperimentale per accogliere i bambini che non sono stati dichiarati adottabili

L'adozione rappresenta un rimedio estremo cui fare ricorso solo quando la famiglia d'origine non possa offrire al minore quel minimo di cure e di affetto indispensabili per il suo sviluppo. La permanenza nella famiglia di origine, in verità, resta la soluzione preferita nel nostro ordinamento giuridico. Gli incentivi, anche economici, previsti per nuclei familiari con redditi bassi, ragazze madri o famiglie numerose, e le forme di assistenza sociale mirano a eliminare i disagi che possono causare lo stato di abbandono del minore. Difatti il numero dei bambini dichiarati adottabili e poi adottati negli ultimi anni in Italia è sempre diminuito.
Tuttavia, in presenza di gravi situazioni di abbandono, sono previste quattro forme di accoglienza. Dalle più drastiche ( l'adozione nazionale e internazionale ), si passa a forme più blande, quali l'affidamento familiare, sino ad arrivare a una particolare modalità, intermedia rispetto alle precedenti, del tutto originale e sperimentata con successo dal Tribunale per i Minorenni di Bari. Si tratta dell'adozione mite, oggi all'esame, per effetto di una proposta di legge che ne auspica la disciplina giuridica, della Commissione Bicamerale per l'Infanzia.
UN'IDEA NATA IN TRIBUNALE
Questa soluzione è stata prospettata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, Franco Occhiogrosso, che notava la crescente richiesta di adozione da parte di molte coppie. Il territorio, al contrario, mostrava una scarsa presenza di bambini immediatamente adottabili e, di contro, un numero crescente di bambini in stato di semiabbandono temporaneo, non direttamente adottabili ma soggetti a forme alternative quali l'affido familiare. " In sostanza - ha più volte dichiarato il presidente Occhiogrosso - una consistente risorsa, costituita dalle grandi capacità affettive ed educative delle tante persone ( per lo più senza figli ) che propongono domanda di adozione nazionale e che non vedono coronare il loro sogno di adottare, rischia di andare perduta. Per questo ho pensato di rivolgermi agli adottanti ( ma anche ad altri ) per parlare loro dell'adozione mite".
UNA FAMIGLIA DI "RISERVA"
Per candidarsi a un'eventuale adozione mite, la famiglia o il singolo devono dichiarare la propria disponibilità a un affidamento di tipo familiare. Allo stesso tempo dovranno dichiarare di assumere un leale comportamento che consenta il facile rientro del minore nella famiglia di origine alla scadenza del periodo di affidamento.
Oppure di adottarlo qualora la famiglia rimarrà nell'impossibilità di poterlo adeguatamente accudire ( presso il Tribunale di Bari si compila un'apposita domanda in tale senso e v'è l'inserimento dei richiedenti in un elenco speciale ). non si tratta di un'adozione ordinaria, tuttavia, ma di un'adozione con effetti speciali.
QUANDO NESSUNO E' COLPEVOLE
Difatti, i figli appartenenti a queste famiglie non possono essere dichiarati adottabili giacché essi non sono in stato di abbandono determinato da colpa dei genitori. Pertanto, il tipo di adozione, che chiamiamo mite, evoluzione eventuale del provvedimento di affidamento familiare ( e come tale temporaneo ), pur determinando uno stabile e duraturo rapporto con l'adottante, si differenzia dalla adozione ordinaria. Infatti, non vengono interrotti i rapporti con la famiglia di origine e l'adottato non perde il proprio cognome, ma vi aggiungerà, preponendolo, a quello dell'adottante. L'adozione di tipo mite, pertanto, segue temporalmente l'affidamento familiare che abbia avuto esito negativo ( ossia l'impossibilità di rientro in famiglia ) una volta trascorsa la sua durata legale, pari a due anni, più l'eventuale proroga.
IL RIFERIMENTO NORMATIVO ESISTE
Dal punto di vista giuridico, si può considerare l'adozione mite come una variante della "adozione in casi particolari", prevista dalla legge sull'adozione attualmente in vigore. Nella legge in oggetto, si prevede la possibilità di adottare il minore senza rispetto dei limiti previsti dall'adozione ordinaria e senza la recisione dei legami con la famiglia di origine. Questo può avvenire solo in casi particolari.
Per esempio per un minore per cui non sia stato possibile l'affidamento preadottivo, a causa di difficoltà di inserimento oppure perché portatore di handicap; e neppure la richiesta di adozione da parte di persone legate al minore da parentela o da stabile e duraturo rapporto preesistente la perdita dei genitori. Per analogia con i suddetti casi si è inserita l'ipotesi di affidamento familiare nei quali, però, risulti impossibile il rientro del minore nella famiglia di origine: l'adozione mite dunque.
Il riferimento normativo, pertanto, esiste. Cio' che ancora occorre è una disposizione " a fare i genitori " in modo alternativo, unitamente alla diffusione di una cultura dell'accoglienza dei minori in tutte le sue forme.
( Cinzia Petitti )

TRE SOLUZIONI A CONFRONTO


L'ADOZIONE DI MINORI

- Sono minori adottabili quelli dichiarati tali: ossia in stato di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non determinata da causa di forza maggiore comunque temporanea.
- Possono adottare solo i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.
- L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 anni quella dell'adottato. Il limite è superabile nell'interesse del minore.
- L'adottato assume il cognome dei genitori adottivi e vengono meno tutti i suoi rapporti con la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE


- Non ha carattere definitivo, perché è un rimedio destinato a operare per un periodo limitato di tempo. Il presupposto è che, a causa di circostanze transitorie, i genitori del minore non siano in grado di offrirgli le cure che gli necessitano ( simile al semiabbandono del minore ).
- Possono chiedere l'affidamento anche persone non sposate e " single ".
- Non sussistono i limiti di età previsti per l'adozione. Durata: due anni prorogabili dal Tribunale per i Minorenni.
- Il minore conserva tutti i rapporti con la famiglia di origine e ne continua a portare il cognome. L'affidatario ha l'obbligo di favorire questi rapporti al fine del definitivo rientro in famiglia del bambino.
- Per dare la propria disponibilità a tale forme di accoglienza occorre rivolgersi al Comune ( Ufficio affidi ). Valutata l'idoneità, si viene inseriti in un apposito elenco.

L'ADOZIONE MITE


- Prassi del Tribunale per i Minorenni di Bari, è oggetto di un progetto di legge in Parlamento.
- Forma intermedia tra adozione ordinaria ed affidamento familiare, crea uno stabile rapporto con il minore ma non recide i suoi rapporti con la famiglia di origine ( v'è doppio cognome ).
- I rapporti sono molto limitati e disciplinati dal Tribunale per i Minorenni.
- Iter: occorre la disponibilità all'affidamento familiare e ad eventuale evoluzione dello stesso in adozione mite; inserimento negli elenchi speciali; provvedimento di affidamento familiare; constatata l'impossibilità di rientro in famiglia, alla scadenza del periodo di affidamento e di sue eventuale proroga; conseguente provvedimento di adozione mite.
- Non ci sono limiti di età. E' una forma di adozione consentita anche ai single.

 

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             Aggiornato il 13-08-2015