Articolo 1.
1. In via transitoria, fino alla emanazione di una
specifica disciplina sulla difesa d’ufficio e sul patrocinio a
spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e comunque non
oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi
giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove
disposizioni che regolano i procedimenti di cui all’articolo 336
del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai
medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Legge 23 Giugno 2001, n. 240
"Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150,
recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
145 del 25 giugno 2001
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante
disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti
civili davanti al tribunale per i minorenni, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 Giugno 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. In via transitoria, fino alla emanazione di una
specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per
la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal
titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai
predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione
continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove
disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336
del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2002,
ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.