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- Risoluzione
Ministeriale n.55 dell’8/5/2000
- Deducibilità delle spese relative alla procedura di
adozione internazionale
di minori
stranieri.
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- Sintesi:
- La
risoluzione fornisce
chiarimenti in merito alla deducibilita' dal reddito
complessivo
delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di
adozione
internazionale.
- Testo:
- Con
la nota del 13
marzo 2000, la Confederazione italiana agricoltori (CIA)
ha chiesto chiarimenti
in merito alla deducibilita' dal reddito complessivo
delle spese sostenute dai genitori adottivi per la procedura di
adozione
internazionale.
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- A
tale riguardo la Confederazione istante richiama:
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la disposizione
contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. l-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.
917, in base
alla quale dal reddito complessivo si deduce "il cinquanta
per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura
di adozione
disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del
Titolo III della L. 4
maggio 1983, n. 184";
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le indicazioni
contenute nell'Appendice della dichiarazione dei redditi, modello 730/2000. In particolare
viene fatto riferimento alla voce "Altri oneri deducibili" laddove
viene
precisato che nel rigo E22 (oneri
per i quali e' prevista
la deduzione dal reddito complessivo) va indicato "il 50 per cento
delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento
delle procedure di adozione
di minori
stranieri
certificate nell'ammontare complessivo dall'ente
autorizzato che
ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione
disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del Titolo III della
Legge 4 maggio 1983, n.184"
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- Relativamente
alla deduzione in parola, prevista nella dichiarazione
dei
redditi relativi all'anno 1999 (modello 730/2000 e modello UNICO 2000),
l'istante
esprime alcune perplessità in ordine alla immediata applicazione
- della
stessa tenuto conto che:
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viene fatto
riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 31 comma 3, lettera o),
della legge 4
maggio 1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'art. 3 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, in base alla quale l'ente autorizzato a seguire
le procedure di adozione,
"certifica, nell'ammontare
complessivo agli
effetti di
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis),
del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori
adottivi per
l'espletamento della procedura di adozione";
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l'ente che
certifica le spese e' soggetto a preventiva autorizzazione
da parte della Commissione
per le adozioni
internazionali, costituita, con decreto del Presidente
della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali;
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ai sensi
dell'art. 8 della citata legge n. 476 del 1998, "le
domande gia' presentate alla
data di
entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente
continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni
di natura
procedimentale anteriori, sino all' avvenuta costituzione della
Commissione
per le Adozioni
internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati".
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- Cio'
premesso viene chiesto di conoscere:
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se, in attesa della
costituzione dell'albo degli enti autorizzati, la
certificazione richiamata
nell'appendice della
dichiarazione dei redditi,
modello 730/2000, potra' essere rilasciata dagli enti (autorizzati o meno)
che hanno curato
la procedura
di adozione
per conto degli aspiranti adottandi, ovvero
dai soggetti
che hanno
posto in essere la procedura direttamente, senza avvalersi degli enti;
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se fra le spese
certificabili siano comprese quelle riferite all'assistenza che gli adottandi
hanno ricevuto, alla legalizzazione dei documenti, alla traduzione degli
stessi, alla
richiesta di visti, ai trasferimenti, al soggiorno, al
cambio di
lire in valuta
estera, all'eventuale quota associativa nel caso
in cui la procedura sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate all'adozione
del minore.
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- Al
riguardo, e' opportuno evidenziare
che la previsione contenuta nell'art.
10, comma
1, lett. l-bis), del Tuir, dispone la deduzione, nella misura
del 50
per cento,
delle spese sostenute dai genitori adottivi per
- l'espletamento
della procedura
di adozione
disciplinata dalle disposizioni contenute
nel Capo I del Titolo III della L. 4 maggio 1983, n. 184.
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- Tale
nuovo onere,
deducibile
dal reddito complessivo, e' stato introdotto
a regime
nel Tuir
per effetto della disposizione contenuta dell'art.
4 della
legge 31
dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed
- esecuzione
della Convenzione
per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia
di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione
di minori
stranieri".
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- Cio'
posto, si
rileva che l'art. 3 della stessa legge n. 476 del 1998 ha
sostituito il Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983
prevedendo, fra
l'altro, che ai
fini del riconoscimento della deduzione nella misura del
- 50
per cento
delle spese
sostenute per l'espletamento delle pratiche di adozione
internazionale, e'
necessario che tali spese siano certificate dagli enti
autorizzati che
abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
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- Come
chiarito nella
voce di appendice richiamata dalla Confederazione istante,
nel rigo E22
del Modello 730/2000 va indicato il 50 per cento delle spese
sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione
di minori
stranieri
che siano certificate dall'ente autorizzato ai sensi
dell'art. 39 della
legge n. 476 del 1998, che ha ricevuto l'incarico di curare
la procedura di
adozione.
Tale precisazione fa ovviamente riferimento al
nuovo disposto normativo contenuto nella legge n. 476 del 1998.
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- Tuttavia,
e' opportuno
evidenziare che
l'art. 8 della piu' volte richiamata
legge n.
476 del
1998, ha disposto che fino all'avvenuta costituzione
della Commissione
per le
adozioni
internazionali e alla
- pubblicazione
dell'albo degli
enti autorizzati, le domande di adozione
gia' presentate
nonche' quelle
inoltrate successivamente al 15 gennaio 2000 (data di
entrata in vigore della
legge n, 476 del 1998) continueranno ad essere esaminate
e trattate secondo le
disposizioni di natura procedimentale anteriormente
vigenti.
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- Cio'
premesso, costituitasi
nel frattempo
la Commissione per le adozioni
internazionali a norma del
D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 492, si
ritiene
che fino alla data di
pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati, il
sostenimento delle
spese per
le pratiche di adozione
internazionale comporti
il riconoscimento
della deduzione,
nel rispetto del principio di cassa,
nella prevista
misura del 50 per cento, anche qualora gli aspiranti adottandi
si siano avvalsi di enti non autorizzati ovvero quando abbiano
posto in
essere le procedure di adozione
senza l'ausilio di alcun intermediario.
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- In
tali ipotesi, assume rilevanza,
rispettivamente, la
certificazione delle
spese rilasciata
dall'ente che
ha curato la procedura, anche se non formalmente
autorizzato, ovvero la documentazione in possesso del contribuente
o
l'autocertificazione effettuata
nei modi e nei termini previsti dalla legge (art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
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- Si
precisa, infine, che fra le spese certificabili o documentabili
sono comprese
quelle riferite all'assistenza che gli adottandi hanno ricevuto,
alla legalizzazione
dei documenti, alla
traduzione degli stessi, alla richiesta di visti,
ai trasferimenti,
al soggiorno, all'eventuale quota associativa nel caso
in cui la procedura
sia stata curata da enti, ad altre spese documentate finalizzate
all'adozione
del minore. Qualora le predette spese sono sostenute in
valuta estera si
applica la disciplina di cui all'articolo 9, comma 2, del Tuir.