Statuto dell'Associazione 'Le
Radici e le Ali'
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE
- FINALITA' - DURATA
Art. 1 - Denominazione e Sede
E' costituita in Paderno Dugnano l'Associazione culturale di promozione
sociale denominata LE RADICI E LE ALI con sede legale in Desio (Mi) in
Via Fiume 25.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire, trasferire e chiudere sedi
operative in tutta Italia.
L'Associazione non persegue fini di lucro, ne diretto ne indiretto, è
libera, indipendente, apartitica, asindacale, aconfessionale e si ispira
ai principi contenuti dalla Legge 7/12/2000, n. 383 "disciplina delle
associazioni di promozione sociale" e successive modifiche.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di
solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva
partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa tesa alla
realizzazione degli scopi sociali.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n.
28/96 e la Legge 383/00.
Art. 2 - Finalità
L'Associazione ha finalità di promozione della crescita personale e
collettiva con lo scopo di concorrere allo sviluppo dell'uomo.
L'Associazione è retta dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento
interno, in osservanza delle norme di leggi vigenti.
Art. 3 - Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non potrà
essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea
straordinaria dei soci.
TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA'
Art. 4 - Scopi associativi
L'Associazione denominata Le Radici e le Ali persegue i seguenti scopi:
* Diffondere la cultura dell'adozione e della genitorialità,
* Promuovere e tutelare la maternità e la paternità responsabile;
* Supportare le famiglie che intendono adottare;
* Supportare le famiglie adottive;
* Favorire l'inserimento dei bambini adottivi nel contesto socio
culturale in cui vivono;
* Promuovere e tutelare i diritti dei bambini e della famiglia;
* Realizzare progetti di beneficenza e solidarietà sociale.
In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti
attività:
- Realizzare incontri tra famiglie adottive e aspiranti tali per
favorire uno scambio di esperienze;
- Formazione ed informazione a supporto delle famiglie adottive o gruppi
spontanei e di quanti vogliano avvicinarsi all'adozione;
- Creare e sviluppare relazioni con la Pubblica Amministrazione, Enti,
Istituzioni, Associazioni e Privati;
- Promuovere, organizzare e partecipare ad eventi, manifestazioni e
attività ludiche;
- Favorire momenti di aggregazione tra i bambini e/o ragazzi;
- Editare in proprio pubblicazioni inerenti il mondo dell'adozione e
dell'infanzia;
- Realizzare e/o sostenere progetti di cooperazione nazionale ed
internazionale.
L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e
personale dei propri soci; le attività dei soci sono a titolo gratuito.
L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il
raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con
la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e Privati.
L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO III - SOCI
Art. 5 - I Soci
Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i
quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi
senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità,
religione e ideologia.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
Il numero dei soci è illimitato.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la
tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari
opportunità" tra uomo e donna.
Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di
Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno
richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in
qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Soci Sostenitori che forniscono
sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci
Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla
vita dell'Associazione stessa. Gli aderenti possono essere chiamati a
contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico
degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è fissato dal Consiglio
Direttivo ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione
del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in
caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve
essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per
l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
Art. 6 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi
fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del
presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli
Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità
dell'Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione,
espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti. Nel
caso in cui il Collegio dei Garanti non fosse nominato il ricorso può
essere presentato all'Assemblea dei Soci. In entrambi i casi, previo
contraddittorio, la deliberazione in via definitiva e inappellabile
viene presa nella prima riunione convocata successiva alla presentazione
del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica
del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni
per le quali sia stata deliberata.
Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate
dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse
dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota
associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per
delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli
scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza onere alcuno, previa
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare nel corso dell'Assemblea i bilanci annuali di
gestione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.
TITOLO IV - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO
Art. 8 - Gli Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Garanti.
Può inoltre essere costituito il seguente Organo di controllo:
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di
tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente
il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal
regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
Art. 9 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il
pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del
Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora
di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede
dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad
ogni socio, anche tramite mail o fax, almeno 15 (quindici) giorni prima.
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno
per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne
ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10%
degli associati.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal
Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché
per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e
delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda
convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della
metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera con i 3/4 dei voti
di questi ultimi.
L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se
previsto);
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo
dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno
sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal
Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale o altri
contributi a carico degli Associati;
- deliberare su quant'altro sottoposto al Suo esame dal Consiglio
Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la
funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano all'interno
della sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un
massimo di 11 (undici) membri effettivi, eletti tra i Soci
dall'Assemblea ordinaria.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il
Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre
funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività
dell'Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente
mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di
convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da
inviare, anche mediante mail e/o fax, ai Consiglieri almeno 7 (sette)
giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano
richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente
con un preavviso di almeno 2 (due) giorni anche tramite mail e/o fax.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti
dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto
apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.
Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che
richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive
relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle
finalità dell'Associazione;
- emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le
sezioni locali, nonché, nell'ambito delle proprie competenze, altri
regolamenti interni o disposizioni;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee
approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e
la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione
economica e sociale dell'attività svolta;
- proporre la quota associativa;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- demandare ad uno o più consiglieri oppure ad uno o più soci lo
svolgimento di determinati incarichi;
- nominare, tra i suoi membri, anche temporaneamente o per specifici
incarichi, un Vice-Presidente, cui spetta il compito di sostituire il
Presidente in caso di assenza o impedimento;
- definire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, Enti,
Associazioni e/o Privati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività
organizzate dalla Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o
Privati;
- assumere eventuale personale dipendente;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione
complessiva sull'attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà
essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri
cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti
complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere
ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i
suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di
3 (tre) anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei
confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che
impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio
Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il
verbale delle sedute.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni, previo parere
favorevole da parte del Consiglio Direttivo, di ogni natura ed a
qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o
Privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio
Direttivo, accordi o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti,
Associazioni e/o Privati.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente ha facoltà di convocare
il Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 2 (due) giorni prima
della riunione.
Art. 12 - Il Tesoriere
Qualora ricorrano valutazioni di opportunità legate all'attività
istituzionale dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà nominare
tra i suoi componenti a maggioranza di voti il Tesoriere
dell'Associazione.
Il Tesoriere dura in carica un triennio.
In caso di dimissioni o perdurante assenza il Consiglio Direttivo
procede alla nomina di un altro Tesoriere.
Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione
conformemente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e predispone i
rendiconti economici e finanziari annuali ed i preventivi di spesa.
Art. 13 - Il Segretario
Il Segretario e i membri della segreteria vengono eletti dal Consiglio
Direttivo tra i suoi componenti e rimangono in carica per la durata di 3
(tre) anni.
Spetta al Segretario, coadiuvato dai membri della segreteria:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio
Direttivo e dalle Assemblee sociali;
- tenere il libro degli Associati, il libro dei verbali delle assemblee
dei Soci, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- compilare ed aggiornare l'elenco dei Soci,
- redigere i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del
Consiglio Direttivo;
- provvedere alla disciplina delle strutture dell'Associazione;
- sovrintendere alla gestione dei servizi sociali;
- curare la promozione, i rapporti con le istituzioni e la trasparenza
all'interno dell'Associazione.
Il segretario può ricevere specifiche deleghe e particolari incarichi
esecutivi da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri
L'Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non
aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio,
effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima
assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti. La carica di Probiviro è
incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra
questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra
gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è
inappellabile.
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito
da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non
aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei
Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio
effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti,
devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli
altri componenti.
Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i
revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali
oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta
nell'apposito registro del Revisori dei Conti.
TITOLO V - L'ESERCIZIO
ECONOMICO E SOCIALE
Art. 16 - Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
- quote annuali associative;
- contributi ed erogazioni degli aderenti, di privati e associazioni;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi
nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli
associati o ai terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali;
- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- fondo di riserva;
- ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività esercitate o ad
esse connesse.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative
annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea
che ne determina l'ammontare.
Art. 17 - Esercizio sociale e Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Esclusivamente per il primo esercizio il periodo si intende dalla
data di costituzione al 31 dicembre dello stesso anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario
all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo;
ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o
impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi
ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le
poste rettificate che consentano di determinare la competenza
dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo
è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione
delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la
vita dell'Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E NORME FINALI
Art. 18 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti
all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di
comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con
deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza della metà
più uno degli Associati e con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio
Direttivo e approvata, con le modalità previste per l'Assemblea
straordinaria, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine
del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni
dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3
comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti
beni, utili e riserve ai soci.
Art. 20 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento
interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla
L.R. 28/96, alla Legge 383/00, al Codice Civile e alle loro successive
modificazioni.
I Soci fondatori
- LE RADICI E LE ALI
- Sede Legale: Via Fiume, 25 - 20832 Desio
(MB)
- Sedi Operative in Paderno Dugnano
(MI) - Desio (MB) - Seregno (MB)
- C.F. 91115060153