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Statuto dell'Associazione 'Le Radici e le Ali'

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' - DURATA

Art. 1 - Denominazione e Sede
E' costituita in Paderno Dugnano l'Associazione culturale di promozione sociale denominata LE RADICI E LE ALI con sede legale in Desio (Mi) in Via Fiume 25.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire, trasferire e chiudere sedi operative in tutta Italia.

L'Associazione non persegue fini di lucro, ne diretto ne indiretto, è libera, indipendente, apartitica, asindacale, aconfessionale e si ispira ai principi contenuti dalla Legge 7/12/2000, n. 383 "disciplina delle associazioni di promozione sociale" e successive modifiche.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa tesa alla realizzazione degli scopi sociali.
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 28/96 e la Legge 383/00.

Art. 2 - Finalità
L'Associazione ha finalità di promozione della crescita personale e collettiva con lo scopo di concorrere allo sviluppo dell'uomo.
L'Associazione è retta dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno, in osservanza delle norme di leggi vigenti.

Art. 3 - Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.


TITOLO II - SCOPI E ATTIVITA'

Art. 4 - Scopi associativi
L'Associazione denominata Le Radici e le Ali persegue i seguenti scopi:
* Diffondere la cultura dell'adozione e della genitorialità,
* Promuovere e tutelare la maternità e la paternità responsabile;
* Supportare le famiglie che intendono adottare;
* Supportare le famiglie adottive;
* Favorire l'inserimento dei bambini adottivi nel contesto socio culturale in cui vivono;
* Promuovere e tutelare i diritti dei bambini e della famiglia;
* Realizzare progetti di beneficenza e solidarietà sociale.

In particolare l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- Realizzare incontri tra famiglie adottive e aspiranti tali per favorire uno scambio di esperienze;
- Formazione ed informazione a supporto delle famiglie adottive o gruppi spontanei e di quanti vogliano avvicinarsi all'adozione;
- Creare e sviluppare relazioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Istituzioni, Associazioni e Privati;
- Promuovere, organizzare e partecipare ad eventi, manifestazioni e attività ludiche;
- Favorire momenti di aggregazione tra i bambini e/o ragazzi;
- Editare in proprio pubblicazioni inerenti il mondo dell'adozione e dell'infanzia;
- Realizzare e/o sostenere progetti di cooperazione nazionale ed internazionale.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci; le attività dei soci sono a titolo gratuito.
L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e Privati.
L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.


TITOLO III - SOCI

Art. 5 - I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
Il numero dei soci è illimitato.
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
Il Consiglio Direttivo può accogliere Soci Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è fissato dal Consiglio Direttivo ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:
- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti non fosse nominato il ricorso può essere presentato all'Assemblea dei Soci. In entrambi i casi, previo contraddittorio, la deliberazione in via definitiva e inappellabile viene presa nella prima riunione convocata successiva alla presentazione del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:
- partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza onere alcuno, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare nel corso dell'Assemblea i bilanci annuali di gestione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione.


TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 8 - Gli Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Garanti.

Può inoltre essere costituito il seguente Organo di controllo:
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 9 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio, anche tramite mail o fax, almeno 15 (quindici) giorni prima.
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera con i 3/4 dei voti di questi ultimi.
L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su quant'altro sottoposto al Suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario dell'associazione.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano all'interno della sede sociale a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.
Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare, anche mediante mail e/o fax, ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente con un preavviso di almeno 2 (due) giorni anche tramite mail e/o fax.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- emanare, modificare, revocare il regolamento interno che disciplina le sezioni locali, nonché, nell'ambito delle proprie competenze, altri regolamenti interni o disposizioni;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- proporre la quota associativa;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- demandare ad uno o più consiglieri oppure ad uno o più soci lo svolgimento di determinati incarichi;
- nominare, tra i suoi membri, anche temporaneamente o per specifici incarichi, un Vice-Presidente, cui spetta il compito di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- definire i rapporti con la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate dalla Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati;
- assumere eventuale personale dipendente;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Art. 11 - Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni, previo parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo, di ogni natura ed a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni e/o Privati.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

Art. 12 - Il Tesoriere
Qualora ricorrano valutazioni di opportunità legate all'attività istituzionale dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà nominare tra i suoi componenti a maggioranza di voti il Tesoriere dell'Associazione.
Il Tesoriere dura in carica un triennio.
In caso di dimissioni o perdurante assenza il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un altro Tesoriere.
Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione conformemente alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e predispone i rendiconti economici e finanziari annuali ed i preventivi di spesa.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario e i membri della segreteria vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni.
Spetta al Segretario, coadiuvato dai membri della segreteria:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalle Assemblee sociali;
- tenere il libro degli Associati, il libro dei verbali delle assemblee dei Soci, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- compilare ed aggiornare l'elenco dei Soci,
- redigere i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- provvedere alla disciplina delle strutture dell'Associazione;
- sovrintendere alla gestione dei servizi sociali;
- curare la promozione, i rapporti con le istituzioni e la trasparenza all'interno dell'Associazione.
Il segretario può ricevere specifiche deleghe e particolari incarichi esecutivi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri
L'Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il proprio Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.


TITOLO V - L'ESERCIZIO ECONOMICO E SOCIALE

Art. 16 - Risorse economiche
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote annuali associative;
- contributi ed erogazioni degli aderenti, di privati e associazioni;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali;
- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- fondo di riserva;
- ogni altro tipo di entrata derivante dalle attività esercitate o ad esse connesse.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Art. 17 - Esercizio sociale e Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esclusivamente per il primo esercizio il periodo si intende dalla data di costituzione al 31 dicembre dello stesso anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E NORME FINALI


Art. 18 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza della metà più uno degli Associati e con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvata, con le modalità previste per l'Assemblea straordinaria, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, alla Legge 383/00, al Codice Civile e alle loro successive modificazioni.


I Soci fondatori

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LE RADICI E LE ALI
Sede Legale: Via Fiume, 25 - 20832 Desio (MB)
Sedi Operative in Paderno Dugnano (MI) - Desio (MB) - Seregno (MB)
C.F. 91115060153
 

 

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             Aggiornato il 27-04-2022