Modifiche
alla
legge
4 maggio 1983 - n. 184,
recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice
civile, pubblicata sulla G.U. n°96 del 26/04/01
TITOLO
I
DIRITTO
DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art.
1.
1.
Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito
denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente:
«Diritto del minore ad una famiglia».
2.
La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla
seguente: «Princìpi generali».
3.
L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia.
2.
Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potestà genitoriale non possono essere di
ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria
famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti
interventi di sostegno e di aiuto.onibili, i nuclei familiari
a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire
al minore di essere educato nell’ambito della propria
famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione
dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e
di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare,
organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento
professionale degli operatori sociali nonché incontri di
formazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori. I
medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o
associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della
tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle
attività di cui al presente comma.
4.
Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita
e all’eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui
alla presente legge.
5.
Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione
di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel
rispetto della identità culturale del minore e comunque non
in contrasto con i princìpi fondamentali
dell’ordinamento».
TITOLO
II
AFFIDAMENTO
DEL MINORE
Art.
2.
1.
All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti
parole: «Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore».
2.
L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e
aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una
famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona
singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
2.
Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al
comma 1, è consentito l’inserimento del minore in una
comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di
assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente
nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il
nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età
inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso
una comunità di tipo familiare.
3.
In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere
disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3.
4.
Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31
dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò
non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo
familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti
interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5.
Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla
base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei
servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano
periodicamente il rispetto dei medesimi».
Art.
3.
1.
L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo
familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati
esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le
norme del capo I del titolo X del libro primo del codice
civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore
in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei
genitori o della tutela sia impedito.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni
dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono
proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro
che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore
delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a
tale incarico.
3.
Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della
potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di
assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di
fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio».
Art.
4.
1.
L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio
sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal
genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il
minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2.
Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà o
del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3.
Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere
indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i
tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario,
e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri
componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti
con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio
sociale locale cui è attribuita la responsabilità del
programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente
informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni,
a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei
commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma di assistenza, nonché la
vigilanza durante l’affidamento, deve riferire senza indugio
al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo
in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di
particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione
semestrale sull’andamento del programma di assistenza, sulla
sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle
condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4.
Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere
indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento
che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti
al recupero della famiglia d’origine. Tale periodo non può
superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal
tribunale per i minorenni, qualora la sospensione
dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5.
L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa
autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del
minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà
temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato,
ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi
pregiudizio al minore.
6.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti
il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento,
richiede, se necessario, al competente tribunale per i
minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti
nell’interesse del minore.
7.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una
comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza
pubblico o privato».
Art.
5.
1.
L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il
minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione
e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per
i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330
e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le
prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 316 del codice civile. In ogni caso l’affidatario
esercita i poteri connessi con la potestà parentale in
relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica
e con le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere
sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di
affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.
2.
Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze,
su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del
caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico,
agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il
rientro nella stessa del minore secondo le modalità più
idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle
altre strutture del territorio e dell’opera delle
associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3.
Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità
di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di
assistenza pubblico o privato».
4.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di
sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria».
TITOLO
III
DELL’ADOZIONE
Capo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.
6.
1.
L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
6. – 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in
matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve
sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni
separazione personale neppure di fatto.
2.
I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di
educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3.
L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di
non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4.
Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1
può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano
convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio
per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i
minorenni accerti la continuità e la stabilità della
convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso
concreto.
5.
I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il
tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione
derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il
minore.
6.
Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età
degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non
superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di
figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età
minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una
sorella del minore già dagli stessi adottato.
7.
Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con
atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini
dell’adozione l’avere già adottato un fratello
dell’adottando o il fare richiesta di adottare più
fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione
di minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate».
8.
Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici
anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti
locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie
competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei
rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno
alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età
di diciotto anni degli adottati».
Art.
7.
1.
L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
7. – 1. L’adozione è consentita a favore dei minori
dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli
seguenti.
2.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può
essere adottato se non presta personalmente il proprio
consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore
compia l’età predetta nel corso del procedimento. Il
consenso dato può comunque essere revocato sino alla
pronuncia definitiva dell’adozione.
3.
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve essere
sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento».
Capo
II
DELLA
DICHIARAZIONE
DI ADOTTABILITÀ
Art.
8.
1.
L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano,
i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono
perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la
mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza
maggiore di carattere transitorio.
2.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino
presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità
di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui
al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi
sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato
dal giudice.
4.
Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin
dall’inizio con l’assistenza legale del minore e dei
genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2
dell’articolo 10».
Art.
9.
1.
L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità
pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici
ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli
esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire
al più presto al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova
sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di
cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità
di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i
minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica,
per ciascuno di essi, della località di residenza dei
genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni
psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le
necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di
dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati
o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli
istituti di assistenza pubblici o privati o presso una
famiglia affidataria, che risultano in situazioni di
abbandono, specificandone i motivi.
3.
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con
relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone
ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai
fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
4.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l’accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei
mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al
procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare
l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l’incapacità all’ufficio tutelare.
5.
Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a
chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per
un periodo non inferiore a sei mesi. L’omissione della
segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul
figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e
l’apertura della procedura di adottabilità».
Art.
10.
1.
L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un
giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui
all’articolo 9, comma 2, provvede all’immediata apertura
di un procedimento relativo allo stato di abbandono del
minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i
servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza,
più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e
di fatto del minore, sull’ambiente in cui ha vissuto e vive
ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2.
All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti i
genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che
abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso
atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a
nominare un difensore e li informa della nomina di un
difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano.
Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a
tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono
presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed
estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa
autorizzazione del giudice.
3.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino
all’affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento
provvisorio nell’interesse del minore, ivi compresi il
collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di
tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul
minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del
tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
4.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma
3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i
minorenni o da un giudice da lui delegato.
5.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare
o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma
4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con
l’intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti
interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve
inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati
debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai
genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile».
Art.
11.
1.
All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le
parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le
seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il
minore».
Art.
12.
1.
All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole
«ai sensi del secondo comma dell’articolo 10» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3
dell’articolo 10».
Art.
13.
1.
L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima
della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del
procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire
utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione
è disposta con ordinanza motivata per un periodo non
superiore a un anno.
2.
La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali
competenti perché adottino le iniziative opportune».
Art.
14.
1.
L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti
previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione
di abbandono di cui all’articolo 8, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i
minorenni quando:
a)
i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e
13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b)
l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e
materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c)
le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è
disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio
con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il
rappresentante dell’istituto di assistenza pubblico o
privato o della comunità di tipo familiare presso cui il
minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono
essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3.
La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo
12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con
contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre
impugnazione nelle forme e nei termini di cui all’articolo
17».
Art.
15.
1.
L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non
sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di
adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2.
La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo
12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il
tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni
nell’interesse del minore.
3.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art.
16.
1.
L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
17. – 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le
altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte
d’appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni
dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico
ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento,
pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al
deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni
dalla pronuncia. La sentenza è notificata d’ufficio al
pubblico ministero e alle altre parti.
2.
Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso
per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i
motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma
dell’articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica
altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3.
L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei
rispettivi atti introduttivi».
Art.
17.
1.
L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di
adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del
tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione
deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a
quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è
divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del
giudice dell’impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i
minorenni».
Art.
18.
1.
L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per
revoca, nell’interesse del minore, in quanto siano venute
meno le condizioni di cui all’articolo 8, comma 1,
successivamente alla sentenza di cui al comma 2
dell’articolo 15.
2.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori,
del tutore.
3.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
4.
Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo, lo
stato di adottabilità non può essere revocato».
Capo
III
DELL’AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO
Art.
19.
1.
L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare
domanda al tribunale per i minorenni, specificando
l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero
minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate. È ammissibile la
presentazione di più domande anche successive a più
tribunali per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia
comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I
tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere
copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi
coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì
essere comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni
dalla presentazione e può essere rinnovata.
2.
In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere
fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i
requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione
delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai
servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o
associati, nonché avvalendosi delle competenti
professionalità delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande
dirette all’adozione di minori di età superiore a cinque
anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4.
Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e
concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare
la capacità di educare il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti,
i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il
minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale
devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola
volta e per non più di centoventi giorni.
5.
Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini
effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda
quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze
del minore.
6.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti
il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove
esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche
il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento
preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il
minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia
prescelta.
7.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi
dalle indagini. Non può essere disposto l’affidamento di
uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità,
salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza è
comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente,
e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del
cancelliere a margine della trascrizione di cui all’articolo
18.
8.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice
tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso
di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli
affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno
psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle
difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno
psicologico e sociale».
Art.
20.
1.
L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art.
23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal
tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del
pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la
vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano
accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non
superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato
dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con
decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico
ministero ed al presentatore dell’istanza di revoca, il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano
svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al
presentatore dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al
tutore. Il decreto che dispone la revoca dell’affidamento
preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci
giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai
sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile».
Capo
IV
DELLA
DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art.
21.
1.
L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo
stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero,
il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o
di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di
procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di
consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all’adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve manifestare espresso consenso all’adozione
nei confronti della coppia prescelta.
2.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che
hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori
degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3.
Nell’interesse del minore il termine di cui al comma 1 può
essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei
coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse
del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza
dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5.
Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere
disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,
nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i
coniugi ne facciano richiesta.
6.
La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al
pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai
sensi dell’articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile».
Art.
22.
1.
L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o
non fare luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla
notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla
sezione per i minorenni della Corte d’appello da parte del
pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore.
La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni
accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La
sentenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso.
2.
Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso
per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo
comma, numero 3, dell’articolo 360 del codice di procedura
civile.
3.
L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per
Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal
deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4.
La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva,
è immediatamente trascritta nel registro di cui
all’articolo 18 e comunicata all’ufficiale dello stato
civile che la annota a margine dell’atto di nascita
dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell’impugnazione deve immediatamente dare comunicazione
della definitività della sentenza al cancelliere del
tribunale per i minorenni.
5.
Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della
definitività della sentenza».
Art.
23.
1.
All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le
parole «ai sensi dell’articolo 25, quinto comma» sono
sostituite dalle seguenti «ai sensi dell’articolo 25, comma
5».
Art.
24.
1.
L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua
condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e
termini che essi ritengono più opportuni.
2.
Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo
cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla
paternità e alla maternità del minore e dell’annotazione
di cui all’articolo 26, comma 4.
3.
L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e
qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico
ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni,
certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione
espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria
l’autorizzazione qualora la richiesta provenga
dall’ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano
impedimenti matrimoniali.
4.
Le informazioni concernenti l’identità dei genitori
biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali
esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del
tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e
comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione
sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite
anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un
presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della
necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la
salute del minore.
5.
L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può
accedere a informazioni che riguardano la sua origine e
l’identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche
raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati
motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L’istanza
deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo
di residenza.
6.
Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle
persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le
informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di
valutare che l’accesso alle notizie di cui al comma 5 non
comporti grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del
richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per i
minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie
richieste.
7.
L’accesso alle informazioni non è consentito se
l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla
madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici
abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia
manifestato il consenso all’adozione a condizione di
rimanere anonimo.
8.
Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti,
l’autorizzazione non è richiesta per l’adottato maggiore
di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti
irreperibili».
TITOLO
IV
DELL’ADOZIONE
IN CASI
PARTICOLARI
Capo
I
DELL’ADOZIONE
IN CASI
PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art.
25.
1.
L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a)
da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo,
quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b)
dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell’altro coniuge;
c)
quando il minore si trovi nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e sia orfano di padre e di madre;
soppressa
d)
quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
2.
L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita
anche in presenza di figli legittimi.
3.
Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1
l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi
non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non
separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a
seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4.
Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età
dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella
di coloro che egli intende adottare».
Art.
26.
1.
L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti
dall’articolo 44 si richiede il consenso dell’adottante e
dell’adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di
età.
2.
Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere
sentito, in considerazione della sua capacità di
discernimento.
3.
In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni
quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia
stato sentito il suo legale rappresentante.
4.
Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto
dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito
il legale rappresentante dell’adottando in luogo di questi,
se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio
consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue
condizioni di minorazione».
Art.
27.
1.
L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data
della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è
emanata, tanto l’adottante quanto l’adottando possono
revocare il loro consenso.
2.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su
istanza dell’altro coniuge, al compimento degli atti
necessari per l’adozione.
3.
Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal
momento della morte dell’adottante».
Art.
28.
1.
L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni
dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro
trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di
adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro
primo del codice civile.
2.
L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine
stabilito o fa un inventario infedele può essere privato
dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo
l’obbligo del risarcimento dei danni».
Capo
II
DELLE
FORME DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
Art.
29.
1.
La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della legge
n. 184 è sostituita dalla seguente:
«a)
l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire
il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l’ambiente familiare degli adottanti;».
TITOLO
V
MODIFICHE
AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art.
30.
1.
L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
313. - (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa
ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza
decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante,
il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni
dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la
Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero».
Art.
31.
1.
L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art.
314. - (Pubblicità) – La sentenza definitiva che pronuncia
l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del
tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre
cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del
giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata
all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine
dell’atto di nascita dell’adottato.
Con
la procedura di cui al primo comma deve essere altresì
trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione,
passata in giudicato.
L’autorità
giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della
sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca
nei modi che ritiene opportuni».
TITOLO
VI
NORME
FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
Art. 32.
1.
All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole:
«può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite
dalle seguenti: «deve essere sentito».
2.
All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le
parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono
sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento».
3.
All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole:
«, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in
considerazione della loro capacità di discernimento,».
Art.
33.
1.
All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole:
«di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 9».
Art.
34.
1.
L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un
pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui
vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono
puniti ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli
esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con
la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da
lire 500.000 a lire 2.500.000.
2.
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o
privati che omettono di trasmettere semestralmente alla
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero
forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari
concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a
lire 5.000.000».
Art.
35.
1.
Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque,
in violazione delle norme di legge in materia di adozione,
affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo
avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è
punito con la reclusione da uno a tre anni».
2.
Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque
svolga opera di mediazione al fine di realizzare
l’affidamento di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire
5.000.000.»
Art.
36.
1.
Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente:
«Chiunque
essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce
qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui
confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione
è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da
lire 200.000 a lire 2.000.000».
Art.
37.
1.
All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o
abusa del minore».
2.
All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o
abusa del minore».
3.
All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Per
i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il
minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge».
Art.
38.
1.
L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art.
80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla
durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni
familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore
siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2.
Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche
agli affidatari di cui al comma 1.
3.
Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema
di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di
permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i
genitori biologici.
4.
Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno
alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno
minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche».
Art.
39.
1.
Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza triennale, il
Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della
presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in
relazione alle finalità perseguite e la rispondenza
all’interesse del minore, in particolare per quanto attiene
all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6,
commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall’articolo 6 della presente legge.
Art.
40.
1.
Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita,
entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, anche con l’apporto dei dati forniti
dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia,
una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili,
nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e
internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a
garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano
anche le persone singole disponibili all’adozione in
relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4
maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25 della
presente legge.
2.
La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di
collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve
essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3.
Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate
le modalità di attuazione e di organizzazione della banca
dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi
necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4.
Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art.
41.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.